AMBIENTE: SISTRI – moratoria sanzioni e registri e formulari cartacei estesa fino al 31.12.2016

 Il D.L. 210/2015 – Milleproroghe (in attesa di conversione in legge) – ha prolungato fino al 31/12/2016 il periodo in cui è applicabile la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

rifiuti

Il comma 1 dell’art. 8 del D.L. 210/2015 – Milleproroghe, in attesa di conversione in legge – ha prorogato fino al 31/12/2016 la durata del periodo transitorio in cui trova applicazione la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

L’art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013, come modificato dal provvedimento in commento e prima ancora dall’art. 9, comma 3, del D.L. 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015) recita quindi come segue (in grassetto le modifiche introdotte dal D.L. 192/2014 e dal D.L. 210/2015): «Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire  la  tenuta in modalità elettronica dei registri  di  carico  e  scarico  e  dei formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e  gli  obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le  relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere  dal  1º  aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  provvede  alla  modifica  e all’integrazione della disciplina degli adempimenti  citati  e  delle sanzioni  relativi  al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare   il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».

In pratica, fino al 31/12/2016 non si applicheranno le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui agli artt. 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Leg.vo 152/2006, e continueranno ad applicarsi – nel testo previgente alle modifiche introdotte dal cosiddetto “quarto decreto correttivo” al Codice ambientale – cioé dal D. Leg.vo 205/210 – e con le relative sanzioni – gli artt. 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo, relativi agli adempimenti ed agli obblighi di natura “cartacea“.

Peraltro il D.L. 192/2014 ha introdotto una differenziazione delle scadenze, non modificata dall’ultimo provvedimento di cui al D.L. 210/2015: la proroga fino al 31/12/2016 riguarda solo le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 260-bis e le sanzioni accessorie di cui all’art. 260-ter.
Invece è previsto espressamente che “Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015“. Le due fattispecie che entrano in vigore dal 01/04/2015 sono quindi quelle relative alla omessa iscrizione al SISTRI (260-bis, comma 1) ed all’omesso pagamento del relativo contributo (260-bis, comma 2).
Non essendo stato previsto nulla in proposito, al momento sono invece entrate in vigore dal 01/01/2015 le norme che prevedono, in relazione alle sanzioni SISTRI, il “cumulo giuridico” (art. 260-bis comma 9-bis) ed il “ravvedimento operoso” (art. 260-bis, comma 9-ter).

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