Bonus edilizi: la mappa dei reati per i professionisti su Ape, asseverazioni e Scia

Le sanzioni per i tecnici: oltre al carcere fino a 5 anni per certificazioni fittizie sui bonus . Per i commercialisti nuovi compiti di controllo sulle fatture

Dura lex per i professionisti del settore edilizio, verrebbe da dire. Gli attestatori sono un anello importante della complessa filiera della procedura di formazione dei diritti di detrazione oltretutto suscettibili di trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi. Per questo il legislatore – con decreto legge 13 del 2022 – è intervenuto con un doppio giro di vite per contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e superbonus 110%, con più incisive misure repressive e potenziando i meccanismi di “recupero” dei profitti illeciti.

È stato allargato l’ambito applicativo di talune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.

Inasprimento sanzioni

Il decreto 13 – che è confluito nel Dl Sostegni ter approvato il 17 marzo dal Senato e in via di approvazione definitiva da parte della Camera – ha inasprito la sanzione penale, prevedendo – attraverso l’inserimento del comma 13-bis. 1 nell’articolo 119 – che qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Norme fallimentari, le analogie

Nel caso dei bonus edilizi e superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, mutuando quello contenuto nell’articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce con le stesse sanzioni il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l’imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.

Le sanzioni preesistenti

Va detto che sanzioni penali per gli asseveratori non costituiscono un unicum soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell’articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L’articolo 29 del Dpr 380 del 2001 (Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all’articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell’articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Bonus edili e commercialisti

Esclusi dalla nuova previsione sono invece, i soggetti (commercialisti e non solo) abilitati a rilasciare, ai sensi del comma 11 dell’articolo 119, i visti di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Sebbene costoro non siano contemplati dalla novella, cionondimeno, in caso di falsa certificazione (cosiddetto visto leggero), potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da un anno e sei mesi a 6 anni) in quanto l’apposizione di un visto mendace, come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.

Infine rischia l’accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, il professionista del fisco (si veda l’articolo di fianco) che comunica alla piattaforma dell’agenzia delle Entrate un credito d’imposta fittizio.

Il quadro

1. LA STRETTA

La sanzione
Il decreto Sostegni ter ha inasprito le sanzioni per gli asseveratori nei procedimenti sui bonus edilizi. In caso di falso la norma prevede ora la reclusione da 2 a 5 anni e il pagamento di una multa che va dai 50mila ai 100mila, aumentata se si trae profitto per sé o per altri

Le fattispecie
Nel mirino la congruità delle spese, l’omissione di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione

2. LA FALSITÀ IDEOLOGICA

L’attestazione
Sanzioni erano già previste per l’ingegnere che firma attestazioni ritenute false. In particolare l’articolo 481 del Codice penale dispone la reclusione fino a un anno e la multa da 51 a 516 euro in caso di falsità ideologica nell’atto

L’Ape
Sempre in tema di edilizia, incorre in questo reato l’ingegnere che attesta una classe efficienza energetica inesistente nell’Ape (attestato di prestazione energetica) di un immobile

3. LA COMUNICAZIONE

Piattaforma delle Entrate
Il professionista che inserisce nella piattaforma delle Entrate documenti attestanti crediti d’imposta fittizi risponde del reato di falsa fatturazione (articolo 8 del Dlgs 74/2000). Si rischia una condanna da quattro a otto anni

La Scia
Rischia la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro chi attesta falsamente il possesso di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale

4. I COMMERCIALISTI

Il visto per i bonus
In caso di visto di conformità con falsa documentazione i professionisti potranno rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del Dlgs 74 del 2000) punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni

I concordati preventivi
Per le false attestazioni in questi procedimenti i professionisti sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una sanzione da 50mila a 100mila euro in base all’articolo 236-bis della legge fallimentare

Per i commercialisti nuovi controlli

Con il decreto legge anti frode anche per commercialisti, consulenti del lavoro e tutti gli altri professionisti in grado di rilasciare il visto di congruità per i bonus casa crescono gli oneri. Tutti questi soggetti dovranno infatti controllare che nell’affidamento lavori e nelle fatture delle imprese esecutrici sia indicata l’applicazione del Ccnl di settore, pena la perdita delle detrazioni.

L’obbligo è valido per il superbonus e la cessione del credito e lo sconto in fattura su: bonus mobili, bonus facciate e giardini, lavori anti barriere architettoniche e tax credit per gli ambienti di lavoro. L’obiettivo è quello di contrastare il ricorso al lavoro irregolare in edilizia.

I nuovi oneri scatteranno solo per i lavori affidati dopo il 27 maggio (90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) di importo superiore ai 70mila euro e compresi in un lungo elenco allegato al provvedimento. A controllare saranno Entrate e Ispettorato lavoro.

Per il professionista che ometterà queste verifiche non sono previste sanzioni, ma resta la responsabilità connessa alla perdita dei bonus.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.