CANTIERI: Il committente e’ responsabile della sicurezza sul lavoro nei cantieri

cantiere edileGià in precedenza la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29149 del 10 agosto 2006 della Sez. III penale aveva approfondito il rapporto esistente fra il committente ed il responsabile dei lavori ed era pervenuta alla conclusione che il committente è sgravato dagli obblighi penali rivenienti dal D. Lgs. n. 494/1996 solo se l’incarico che lo stesso ha affidato al responsabile dei lavori è accompagnato da una delega.
Nel caso oggetto di quest’ultima sentenza un committente veniva condannato per la violazione dell’art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 494/1996, per aver omesso di designare nell’ambito di un cantiere edile il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Lo stesso committente faceva ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il D. Lgs. n. 528/1999, che ha modificato il D. Lgs. n. 494/1996, contrariamente a quanto da questo precedentemente indicato ha posto a carico dei responsabili dei lavori gli obblighi rientranti nell’incarico conferitogli dal committente così come indicato nell’articolo 6 comma 1. A dire del ricorrente, inoltre, sul committente grava solo l’addebito della mancata verifica dell’operato dei coordinatori e ciò ai sensi dell’articolo 6 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 494/1996.
La Sez. III della Corte di Cassazione respingeva il ricorso concludendo con la interessante affermazione che «il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nel cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero da responsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stata espressamente rilasciata».
Con le sentenze n. 28774 del 7 luglio 2003 III Sezione penale e n. 21995 del 19 maggio 2003 III Sezione penale, infine, la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare che il committente costituisce il “perno” della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. “Secondo l’impianto del D. Lgs. n. 494/1996 – affermava in tale occasione la Corte di Cassazione – è il committente (e non più l’appaltatore, datore di lavoro) il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri“. Questi, infatti, è tenuto ad osservare in prima persona gli obblighi previsti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 494/1996 a meno che non provveda a nominare un responsabile dei lavori attraverso una nomina formale non essendo stata ritenuta sufficiente nel caso in esame la semplice presenza in cantiere di una figura che operava in rappresentanza del committente stesso. (Gerardo Porreca)
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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.