CANTIERI: LA RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE SE E’ NOMINATO IL COORDINATORE

La corte di cassazione si è espressa in merito al ricorso avvenuto a seguito di un infortunio mortale. Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.
In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava ad altre due imprese le lavorazioni relative alle opere di muratura e alle opere di intonacatura. Un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.
Alla luce del fatto il Tribunale di Milano, verificata l’assenza di tutte le misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, ha condannato le seguenti figure:
1. il committente ritenuto responsabile del reato in quanto ometteva di valutare l’idoneità e la completezza del PSC, con riguardo all’assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.
2. il direttore tecnico dei lavori in quanto: 
– ometteva di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto;
– ometteva di verificare l’adeguatezza del POS dell’impresa di intonacatura;
– ometteva di coordinare gli interventi delle imprese esecutrici;
– ometteva l’applicazione di misure di protezione adeguate per il rischio cadute nel vano ascensore.
3. Il direttore di fatto del cantiere in quanto:
– ometteva di provvedere affinché, durante l’intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto;
– disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano.

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Il giudizio della Corte di Appello di Milano conferma in buona parte quanto affermato dal Tribunale di Milano: di fatto, la Corte di appello assolve solo la società di committenza e quella appaltatrice, confermando il resto dell’impugnanza.

La decisione definitiva spetta dunque alla Corte di Cassazione, la quale annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto e rigetta, invece, gli altri ricorsi.
In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.
Per quanto riguarda, invece, l’appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.
Tra gli obblighi, la valutazione circa l’adeguatezza del POS adottato dalle stesse.
Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell’impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.