CANTIERI: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Immagine-rifiuti-cantiereIl deposito temporaneo rifiuti in cantiere

Per evitare irrazionali spese di conduzione e di gestione del cantiere i rifiuti speciali possono essere raggruppati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nella forma del cosiddetto “deposito temporaneo” (art. 183, comma 1, lett. bb) del C.D.A. come modificata dall’art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 20123 ).

Gli obblighi cui devono attenersi il produttore/detentore dei rifiuti sono:

  • corretta modalità di deposito
  • corretta gestione e tenuta del registro di carico e scarico
  • divieto di abbandono di deposito incontrollato
  • divieto di immissione nelle acque dei rifiuti di qualsiasi natura
  • divieto di miscelazione dei rifiuti di diversa natura e caratteristiche

Per alcune tipologie di rifiuti, è obbligatoria la presentazione del M.U.D. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Le condizioni obbligatorie e necessarie ai fini del deposito temporaneo rifiuti in cantiere – così come stabilite dall’art. 183, c. 1, lett. m D.lgs. 152/06) – sono le seguenti:

  • i rifiuti depositati non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
  • i rifiuti debbono essere smaltiti con una delle seguenti modalità scelte dal produttore:

A) Per i rifiuti pericolosi:

A.1)  ogni due mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;

A.2) oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 10 metri cubi; la durata massima di deposito, se non si raggiunge questa quantità, non deve essere superiore ad un  anno;

B) Per i rifiuti non pericolosi:

  • B.1)  ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • B.2) oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 20 metri cubi; la durata massima di deposito, se non si raggiunge questa quantità, non deve essere superiore ad un  anno;

Attenzione!

Il deposito temporaneo rifiuti in cantiere può essere realizzato solo nell’ambito del cantiere stesso e non assolutamente in altre aree.

La prassi di rimuovere i materiali da singoli cantieri, soprattutto se di piccole dimensioni, e concentrarli in un magazzino aziendale non rientra nella fattispecie del deposito temporaneo.

 Qualora la Ditta intenda o non possa rispettare le prescrizioni su descritte, può richiedere alla Provincia l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio in conto proprio di rifiuti speciali. In tal caso dovranno essere presentate anche le garanzie finanziarie

Norma
D.Lgs. 205/2010 – D.Lgs 152/2006 e s.m.i.- D.Lgs 4/2008- Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 (DI Massimo Giuffrida)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.