CANTIERI: Fino a quando restano “garanti” coordinatore e committente?

Coordinatore-per-la-sicurezza Con riferimento alle attività di cantiere, fino a quando il coordinatore per l’esecuzione ed il committente restano “garanti” della sicurezza dei lavoratori? I giudici della Suprema Corte hanno affermato che ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell’attività di cantiere nel suo complesso.

Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2016, n. 19208, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione della responsabilità delle figure professionali del CSE, ossia ilcoordinatore l’esecuzione, e del committente, in particolare occupandosi della individuazione del momento in cui può ritenersi cessata la loro posizione di garanzia dell’altrui incolumità.
I giudici della Suprema Corte – nell’accogliere la tesi del Procuratore Generale della Corte d’appello e delle parti civili che avevano impugnato la sentenza di proscioglimento emessa dal GUP che aveva mandato esente da responsabilità il CSE ed il committente ritenendo che la loro posizione di garanzia fosse cessata essendo concluse le attività di cantiere – hanno invece affermato che ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell’attività di cantiere nel suo complesso.
La vicenda processuale segue alla sentenza che aveva prosciolto sia il CSE che il committente dal reato di omicidio colposo di cui era rimasto vittima un operaio; si era ritenuto che il cantiere, al momento del sinistro, poteva dirsi chiuso, nonostante fossero in corso una serie di attività – ad esempio lo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato – anche se i lavori di carpenteria erano stati ultimati.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d’appello e le parti civili, in particolare sostenendo l’erroneità della conclusione cui era pervenuto il giudice di merito, il quale sarebbe caduto in palese contraddizione allorché aveva richiamato una recente giurisprudenza della Cassazione con cui, invece era stato affermato un principio, fondamentale in materia di permanenza delle cosiddette “posizioni di garanzia“, in virtù del quale la legge non autorizza a ritenere concluso un cantiere soltanto perché sono terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle attività che sono allo stesso funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavori – legata al coordinamento delle diverse funzioni lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera – ancorché le mansioni edilizie in senso stretto siano state ultimate in un momento antecedente.
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha accolto il ricorso, così condividendo le argomentazioni del P.G. e delle parti civili sul punto.
In particolare, condividendo quanto già da costoro argomentato, i Supremi Giudici hanno osservato, quanto al committente, che questi aveva omesso di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ed, in particolare, di vigilare sulla presenza del Coordinatore in cantiere e, inoltre, non aveva assolto ad alcune rilevanti incombenze:
a) non aveva verificato la validità temporale del DURC – Documento Ufficiale di Regolarità Contributiva dell’impresa affidataria “O.C. srl “, allegata alla comunicazione d’inizio lavori;
b) non aveva eccepito alcunché sulla validità del contratto di subappalto intercorso tra la suddetta e la “E.V. srl”, sebbene lo stesso ne avesse avuto la contezza per averlo preventivamente autorizzato, in quanto viziato, nella sua genesi, dalla mancata specificazione dei costi relativi alla sicurezza ex art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08, come tale, quindi, da ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, quindi improduttivo di effetti ab origine.
Quanto al CSE si evidenziava che, oltre ad essere stato autore di incoerenze su taluni dati inseriti nell’iter procedimentale della gara di appalto, aveva omesso di ottemperare alle incombenze a lui prescritte dall’articolo 92, comma 1, D.Lgs. 81/08.
Per quanto concerne i risvolti sul piano applicativo, va qui evidenziato che il principio affermato dalla Cassazione deve essere condiviso, nel senso che l’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spazio-temporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell’opera (Cass. pen., Sez. 4, n. 3809 del 07/01/2015 – dep. 27/01/2015, C., in CED Cass., n. 261960).
Del resto, non va dimenticato che, secondo il D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al termine dei lavori, previo accordo con il direttore dei lavori, committente e/o responsabile dei lavori, redige il verbale di fine opere di sua competenza e lo sottopone alla firma del committente e/o al responsabile dei lavori ed all’impresa affidataria: solo tale verbale è da qualificare dunque quale conclusione dell’incarico, idoneo a liberare dalla posizione di garanzia il CSE.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.