Cartelle esattoriali, si decade con 10 rate non pagate

Le Faq dell’Ader: possibile presentare entro il 31 gennaio 2020 un nuovo piano di dilazione dei pagamenti

La sospensione dei pagamenti prolungata fino alla fine dell’anno dal Dl 129/2020 riguarda sia le cartelle per le quali i 60 giorni dalla notifica scadono nel periodo di moratoria sia le rate delle dilazioni in essere all’8 marzo scorso. Gli importi non versati dovranno essere corrisposti, di regola, in un’unica soluzione entro la fine di gennaio 2021. Questo però non è sempre vero.

Nelle Faq dell’agenzia Entrate riscossione, appena aggiornate alle novità del decreto, si conferma infatti che chi ha ricevuto una cartella di pagamento a ridosso della data dell’8 marzo può presentare entro il 31 gennaio 2021 una domanda di dilazione, in base alla normativa ordinaria di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1093. Se la domanda viene accolta, il debitore dovrà rispettare le scadenze delle singole rate, senza attenersi al termine del 31 gennaio.

Diverse opportunità

In realtà, l’esempio fatto nelle Faq non è l’unico possibile. Si pensi al caso in cui il contribuente abbia ricevuto in passato cartelle o avvisi di accertamento esecutivi scaduti da tempo, per i quali non è mai stata chiesta la dilazione. Poiché l’ articolo 19 non prevede alcun termine per la proposizione dell’istanza di rateazione è certo che anche in questo caso l’interessato potrà chiedere per la prima volta un piano di rientro.

È consigliabile peraltro che ciò avvenga prima che l’agente della riscossione inizi le operazioni di recupero coattivo. In quest’ultimo caso, però, poiché si è a cospetto di debiti già scaduti prima dell’8 marzo, la data ultima entro cui è opportuno provvedere alla trasmissione della domanda non è il 31 gennaio ma il 31 dicembre. Come riportato dalla circolare 25/2020 dell’agenzia delle Entrate, infatti, nella situazione da ultimo rappresentata le azioni esecutive possono partire già dal primo gennaio dell’anno prossimo.

Meglio anticipare

D’altra parte, vi è convenienza sempre ad anticipare entro fine anno la presentazione della domanda di rateazione. Questo perché l’articolo 68 del Dl 18/2020, dopo le modifiche del decreto di ottobre, ha previsto che per tutte le dilazioni non scadute all’8 marzo scorso nonché per quelle richieste entro fine anno il limite a partire dal quale si decade dal piano di rientro passa da cinque a dieci rate non pagate, anche non consecutive. A partire dalle domande trasmesse dall’anno prossimo, il limite ritorna alle cinque rate impagate originarie.

Opportuno versare almeno alcune rate

A tale proposito, possono essere utili alcuni suggerimenti per gestire al meglio questa fase di sospensione. Qualora il contribuente ometta il pagamento di tutte le rate aventi scadenza nel periodo di sospensione incorre in una omissione pari a dieci rate non versate (in ipotesi, mesi da marzo a dicembre compresi). Ne deriva che se lo stesso contribuente non paga entro gennaio 2021 l’intero debito maturato, il piano di rientro decade irrimediabilmente. Se si vuole evitare questa conseguenza pregiudizievole, occorre versare alcune delle rate in scadenza nella fase di moratoria, in modo da restare al di sotto del tetto di legge.

Così facendo, a gennaio prossimo il debitore potrà anche a proseguire i pagamenti mensili della rateazione originaria. D’altro canto, le stesse Faq dell’Agenzia ammettono (ovviamente) la facoltà del pagamento “anticipato” a fronte di un interesse specifico del contribuente. Si fa al riguardo l’esempio di chi, volendo sospendere il fermo amministrativo già iscritto, paghi la prima rata della dilazione. Si ricorda ancora che per somme non superiori a 60mila euro, la durata del piano di rientro è decisa dal debitore. Per somme superiori, il numero di rate dipende dal valore dell’Isee (se persona fisica) e dai dati contabili (se impresa).

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.