Covid Cantieri, nuove misure integrative al Piano di sicurezza e coordinamento

Come eseguire la liquidazione dei costi aggiuntivi (non soggetti a ribasso d’asta) e la registrazione contabile? Leggi cos’è cambiato con le ultime direttive e la l. 120/2020

Le prescrizioni normative o gli atti di indirizzo in materia di prevenzione dei rischi di contagio legati al Covid-19 nei cantieri sono costituiti da una serie di provvedimenti che riportano le raccomandazioni o le norme vincolanti da applicare in questi ambiti. Si tratta di provvedimenti già emanati e di altri, come quelli contenuti nel d.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, di recente pubblicazione

In questo articolo analizziamo in dettaglio le nuove misure integrative al Piano di sicurezza e coordinamento.

www.progettoalbatros.net – software per la sicurezza lavoro e nei cantieri
SCARICA IL TRIAL

Prescrizioni normativa

In questo ambito l’articolo 8, comma 4, lettera c) della legge 120/2020 specifica che ove l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori (o la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture) questa circostanza costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora non consenta di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, rappresenta impedimento non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 del codice e anche ai fini della proroga di detto termine che può, pertanto, essere richiesta senza l’applicazione dell’obbligo  di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e senza l’imposizione delle sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le misure integrative al PSC

Questa condizione normativa rafforza la necessità di una corretta e puntuale applicazione, sia da parte della stazione appaltante che dell’esecutore, di quanto previsto sempre all’articolo 8, comma 4, lettera b) della legge 120/2020 che prescrive che siano riconosciuti all’esecutorea valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’astai maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La norma citata prevede che il rimborso di questi oneri supplementari avvenga in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

La liquidazione dei costi integrativi del PSC

La previsione normativa relativa al pagamento degli oneri aggiuntivi necessita di una ulteriore precisazione che si lega alle modalità di contabilizzazione di qualunque lavorazione in corso d’opera (sia ordinaria sia legata alle misure di sicurezza) che diventa un credito esigibile solo al momento della sua effettiva esecuzione. Da ciò ne deriva che il costo aggiuntivo delle opere di prevenzione della sicurezza, reso necessario dall’emergenza Covid 19, fino al 31 dicembre 2021 e rimborsabile in conformità del precetto appena esposto, non potrà essere liquidato in un’unica soluzione in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento ma tale rimborso sarà ripartito negli stati di avanzamento successivi alla sua approvazione in funzione delle effettive quantità di opere di prevenzione realizzate.

Questa condizione, oltre alla inderogabile corrispondenza contabile tra eseguito e liquidato, si lega anche ad un ulteriore presupposto di natura operativa che interessa la possibilità di modifiche (in aumento o diminuzione) delle opere di prevenzione proprio in relazione alle necessità di cantiere e alle eventuali norme sopravvenute, tutti elementi che rendono ancora più stringente la necessità di liquidare anche le misure di sicurezza legate alla prevenzione della diffusione del Covid-19 in ragione della loro effettiva esecuzione.

La predisposizione delle misure integrative del PSC

Nell’attività che dovrà svolgere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’adeguamento del PSC alle misure di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 è possibile individuare alcuni passaggi principali:
– inquadramento delle attività in svolgimento del cantiere e valutazione dei rischi da contagio;
– definizione delle misure specifiche e integrative da adottare o da rafforzare;
– predisposizione delle istruzioni (inclusa eventuale formazione specifica) per la loro esecuzione e applicazione;
– stima dei costi aggiuntivi previsti;
– monitoraggio delle eventuali esigenze progressive del cantiere (per ulteriori adeguamenti);
– controllo di eventuali ulteriori norme sopravvenute.

Per la registrazione contabile e la successiva liquidazione di queste misure, il direttore dei lavori, all’interno degli stati di avanzamento inserirà questi costi (non soggetti a ribasso d’asta) nell’ambito della sezione oneri della sicurezza isolando, per una migliore riconoscibilità, quelli relativi alle misure integrative per Covid-19 che dovranno trovare copertura finanziaria tra le somme a disposizione o utilizzando le economie da ribasso d’asta. (Fonte)

About Mario Ferraioli 4010 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.