Decreto rilancio: arriva un contributo a fondo perduto per autonomi e imprese. A quanto ammonta e i requisiti per ottenerlo

L’aiuto economico è previsto per sostenere le imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza da Covid-1 e viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

In arrivo un aiuto importante alle imprese in  difficoltà a seguito dell’emergenza da Covid-19.  E’ quanto prevede il  decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), recentemente approvato e in attesa di conversione in legge, che, all’articolo 25,  introduce uno specifico contributo a fondo perduto per esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo titolari di reddito agrario e partite Iva.Il bonus vien erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Ma non è per tutti: ecco  a quanto ammonta, a chi spetta, e come ottenerlo

A quanto ammonta il contributo

Il contributo spettante si calcola sulla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019. Le percentuali sono le seguenti:
-20%  in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
-15% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
-10% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.Viene, comunque, garantito un importo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).Il contributo non rileva ai fini del calcolo di Ires, Irpef e IRAP.

Come chiedere il contributo a fondo perduto

La richiesta del contributo avviene con la presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, che può essere effettuata anche a mezzo consulente di fiducia (delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.Il contributo a fondo perduto verrà erogato mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Ma attenzione ad essere certi di possedere tutti i requisiti. Difatti, in caso contrario, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%, oltre ai legittimi interessi di legge. Inoltre, il recupero forzoso di quando illegittimamente ottenuto viene effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. Possono, pertanto, essere previste severe conseguenze anche dal punto di vista penale, con applicazione dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato). A momento il provvedimento dell’Agenzia volto a definire le procedure pratiche di inoltro dell’istanza che conterrà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia non è stato ancora pubblicato.

 Soggetti  ai quali spetta il contributo

Il contributo può essere erogato (sussistendone le condizioni) a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:
-esercitino attività di impresa con ricavi “tipici” (art. 85, c. 1, lett. a-b, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte); 
-esercitino attività di lavoro autonomo con compensi (art. 54, c. 1, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019; 
-siano titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR) 

A chi non spetta 

Il contributo non può, in ogni caso, essere erogato a:
– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo; 
enti pubblici (art. 74, c. 2, TUIR); 
– intermediari finanziari (art. 162-bis, c. 1, lettera a, TUIR);
– società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie (art. 162-bis, c. 1, lettere b-c, TUIR); 
-contribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:  o liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (indennità art. 27); o lavoratori dello spettacolo (indennità art. 38). 
-lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti). 
Non vengono menzionate le indennità di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto coloro che sono soggetti alla Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) riceveranno sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto. 

Altri requisiti necessari 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 (es: 04/2019 € 25.000,00/3×2= 16.667 * 04/2020 € 16.000) considerando la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi [sarà quindi necessario considerare anche le fatture differite emesse nel mese successivo (maggio) riferite al mese di aprile e sottrarre quelle differite emesse nel mese stesso (aprile) ma riferite al mese di marzo]. Si rammenta che il momento impositivo per la cessione di beni corrisponde a quello di consegna dei beni stessi e per le prestazioni di servizi corrisponde (in Italia per deroga UE) al momento del pagamento del corrispettivo, ma in entrambe le situazioni l’emissione della fattura prima del momento impositivo ne anticipa l’avvenimento. Inoltre per la normativa unionale europea il momento impositivo nelle prestazioni di servizi non corrisponde a quello del pagamento del corrispettivo, ma a quello di ultimazione del servizio per cui per le fatture emesse nei confronti di operatori intra UE (salvo deroghe specifiche dei singoli stati membri) occorre tener conto di questo diverso momento impositivo ai fini IVA.

Eccezioni soggettive

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente:
ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019
ai soggetti domiciliati o con sede operativa in comuni colpiti da calamità fin dal suo insorgere, se lo stato di emergenza per la suddetta calamità era ancora in atto al 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).
Per questi soggetti, pertanto, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse addirittura superiore a quello di aprile 2019. In assenza della possibilità di effettuare il rapporto tra i ricavi (ad es. costituzione post 30.04.2019) spetterà il contributo minimo di cui si dirà più avanti non essendo prevista per questi soggetti una diversa modalità di calcolo.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.