Direttiva macchine: la sicurezza nei cantieri edili

Marcatura Ce, norme armonizzate per le macchine, definizioni, componenti, accessori, quasi-macchine. Tutto ciò che occorre sapere su una delle direttive più importanti per la sicurezza nei cantieri edili

Qual è il campo di applicazione della Direttiva Macchine? Come impatta la direttiva macchine su chi opera nella sicurezza dei cantieri edili? A quali norme deve attenersi l’ingegnere o l’architetto coinvolto nel cantiere edile per il rispetto delle regole di sicurezza?

sicurezza-cantieri-edili-1024x576La Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41, Suppl. ordinario n. 36, e in vigore dal 6 marzo 2010, rappresenta la più importante direttiva comunitaria di prodotto relativamente ai cantieri edili, in quanto copre la maggior parte delle attrezzature che sono d’ausilio alle lavorazioni svolte nel campo edile. La nuova direttiva ha abrogato quella vecchia e di conseguenza ha sostituito il vecchio provvedimento di recepimento di cui al D.P.R. n. 459/1996 che era entrato in vigore il 21 settembre 1996.

figura-1Bisogna subito precisare che la Direttiva macchine è stata introdotta dall’Unione Europea al fine di facilitare e stimolare la libera circolazione dei prodotti rientranti nella direttiva stessa e non specificatamente al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, coperti invece dalle Direttive sociali (molte delle quali recepite nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Pertanto acquistare una macchina marcata CE, dotata di dichiarazione di conformità e di istruzioni d’uso e manutenzione, non esonera l’utilizzatore della macchina (Datore di lavoro di lavoro) dalle eventuali responsabilità penali in caso d’infortunio; infatti, le conclusioni della sentenza Cass. pen., Sez. IV, 22 settembre 2009, n. 36889 confermano un principio ormai abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore e applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro e cioè che lamarcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine e attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare la loro rispondenza ai Requisiti essenziali di sicurezza (RES) ma non esonerano assolutamente il Datore di lavoro di lavoro utente dal rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni dedicate all’uso delle macchine (Titolo III, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, il Datore di lavoro di lavoro dovrà sempre controllare, prima del suo utilizzo, che una macchina, seppur marcata CE, non presenti vizi o carenze palesi o non sia idonea all’attività da svolgere, in quanto lo esporrebbe a una sicura chiamata in giudizio in caso di eventi infortunistici.
L’art. 71, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 dispone che le modifiche apportate alle macchine marcate CE (sia quelle soggette al D.P.R. n. 459/1996 sia quelle ricomprese nel D.Lgs. n. 17/2010) per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano una nuova immissione sul mercato (e quindi l’obbligo di una nuova marcatura), sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Ad esempio, per una gru la variazione di portata o di velocità rappresentano modifiche alle modalità di utilizzo e alle prestazioni quindi necessitano di una nuova marcatura, mentre l’installazione di un radiocomando rappresenta solo un miglioramento delle condizioni di sicurezza e non richiede l’adozione delle procedure per una nuova immissione sul mercato.

Campo di applicazione della Direttiva macchine
Passando, nel merito, ad un sintetico esame della direttiva, è doveroso riportarne il campo d’applicazione (art. 1, D.Lgs. n. 17/2010) e cioè ai seguenti prodotti: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine, secondo le definizioni date dall’art. 2, D.Lgs. n. 17/2010.
Nella definizione di macchine rientrano (c. 2, lett. a)):
“1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.

figura-2Con l’espressione attrezzatura intercambiabile si intende un “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile” (c. 2, lett. b)).
I componenti di sicurezza sono appunto i componenti destinati ad espletare una funzione di sicurezza, immessi sul mercato separatamente, il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione possono essere sostituiti con altri componenti (c. 2, lett. c)).
Gli accessori di sollevamento sono “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento” (c. 2, lett. d)).
Con i termini catene, funi e cinghie si intendono “catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento” (c. 2, lett. e)) mentre i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica sono “componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto” (c. 2, lett. f)).
Infine, le quasi-macchine sono definite come “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina” (c. 2, lett. g)).
Ognuno dei prodotti elencati da a) ad f) è considerato “macchina” per le procedure previste dalla Direttiva macchine, che si distinguono da quelle previste per le “quasi-macchine”.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione della Direttiva macchine (art. 1, c. 2, D.Lgs. 17/2010):
a) i componenti di sicurezza, destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88, di recepimento della Dir. n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della Legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della Dir. 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2003, n. 123, di recepimento della Dir. 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
j) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della Dir. 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici;
l) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori.

All’art. 2, D.Lgs. n. 17/2010 è definito anche cosa si intende per:
1) “fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina” (c. 2, lett. i));
2) “mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse all’applicazione delle procedure previste per le macchine e le quasi-macchine” (c. 2, lett. l)).

Posto che per “immissione sul mercato” si intende (art. 2, c. 2, lett. h)) la prima messa a disposizione, all’interno dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione e per “messa in servizio” (art. 2, c. 2, lett. m)) è considerato il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno dell’Unione Europea di una macchina, l’art. 3, D.Lgs. n. 17/2010 dispone che: “1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”, e che “2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo”.

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina, deve (art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 17/2010):
a) accertarsi che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) indicati nell’Allegato I al decreto;
b) accertarsi che il fascicolo tecnico di cui all’Allegato VII, Parte A, del decreto sia disponibile;
c) fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni d’uso e manutenzione;
d) espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità previste dal decreto;
e) redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’Allegato II, Parte 1, Sezione A, del decreto e accertarsi che la stessa accompagni la macchina;
f) apporre la marcatura “CE” come previsto dal decreto.
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che (art. 10, D.Lgs. n. 17/2010):
a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all’Allegato VII, Parte B, del decreto;
b) siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’Allegato VI del decreto;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all’Allegato II, Parte 1, Sezione B, del decreto.
Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del D.Lgs. n. 17/2010, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l’impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Norme armonizzate per le macchine
L’art. 4, D.Lgs. n. 17/2010 prevede che le macchine provviste della marcatura “CE” e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità sono ritenute rispondenti alle disposizioni del Decreto legislativo e che le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. Definita la “norma armonizzata” quale specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla Dir. 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, risalente al 22 giugno 1998, che prevede un procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e non avente carattere vincolante, si possono suddividere le norme armonizzate (EN) per le macchine nei livelli A, B e C:
a) norme di tipo A (standard di base): norme generali di sicurezza che contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine;
b) norme di gruppo B (standard generici): norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine che trattano un aspetto della sicurezza o un dispositivo di sicurezza applicabile a numerosi tipi di macchine, suddivise in due gruppi: 1) norme di gruppo B1, riguardanti aspetti particolari della sicurezza; 2) norme di gruppo B2, riguardanti i ripari e i dispositivi di sicurezza;
c) norme di tipo C (standard di prodotto): norme di sicurezza per macchine e gruppi di macchine particolari contenenti requisiti di dettaglio.
Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenesse, anche a seguito della segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell’Allegato I, è chiamato a presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla Dir. 98/34/CE, esponendone i motivi.

Sorveglianza del mercato
Al fine di garantire il rispetto della Direttiva e di evitare fenomeni distorsivi del mercato, l’art. 6, D.Lgs. n. 17/2010 istituisce lasorveglianza del mercato, riguardo alle macchine e alle quasi-macchine già immesse sul mercato, attraverso l’Autorità di sorveglianza nazionale per il controllo della conformità di prodotto individuata nel Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

figura-3Qualora sia constatato, al termine delle complesse procedure di controllo, che una macchina provvista della marcatura “CE”, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, previa verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l’immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e il termine entro cui è possibile ricorrere. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al c. 3, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l’immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, e con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

L’art. 70, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i indica come, nella maggior parte dei casi, si attivi la sorveglianza di mercato, disponendo che:
“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei oggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70” ossia di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 17/2010 i provvedimenti di ritiro dal mercato adottati sono comunicati alla Commissione Europea e agli altri Stati membri e in tal modo, tramite la Commissione stessa, è ricevuta notizia dei provvedimenti adottati dalle Autorità degli altri stati Stati; a seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione Europea, i provvedimenti possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati uniformemente in tutta l’Unione Europea.

Valutazione della conformità delle macchine
La valutazione della conformità delle macchine, prevista dall’art. 9, D.Lgs. n. 17/2010, ai fini dell’attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del decreto legislativo, è effettuata dal fabbricante o dal suo mandatario applicando una delle procedure di valutazione della conformità previste e sintetizzate nella Figura che segue.

figura-4In particolare l’Allegato IV, D.Lgs. n. 17/2001 elenca le macchine e i componenti, particolarmente pericolosi che necessitano, in assenza di norme armonizzate o in mancanza della loro applicazione, dell’intervento di un organismo notificato terzo per la valutazione della conformità; in edilizia, ad esempio, tali macchine o componenti sono:
• seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili (leggi anche “Macchine per il legno e sicurezza: seghe alternative, a nastro e circolari”);
• macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica;
• apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 m;
• apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine a impatto;
• dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone;
• strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);
• strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Gli Organismi notificati terzi che svolgono le attività di certificazione relative alla valutazione della conformità sono strutture autorizzate e notificate dagli Stati dell’Unione Europea e raccolte in un elenco tenuto dalla Commissione Europea, attraverso il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). In Italia possono essere autorizzati organismi in possesso di requisiti specifici indicati all’Allegato XI, D.Lgs. n. 17/2010 da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente l’autorizzazione rilasciata all’organismo qualora constati che l’organismo non soddisfa più i criteri di cui all’Allegato XI oppure l’organismo è responsabile della violazione grave di disposizioni che ne disciplinano l’attività. Eventuali sospensioni, ritiri, limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualità totale da parte degli organismi notificati che li hanno rilasciati, sono comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per l’informazione tempestiva alla Commissione Europea e gli altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.
Relativamente alla marcatura “CE”, l’art. 12, D.Lgs. n. 17/2010 prevede che la marcatura di conformità CE sia costituita dalle iniziali “CE”, conformemente al modello previsto, e venga apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, vietando di apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura “CE”.

È stata resa disponibile in lingua italiana la seconda edizione della “Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE”. Le linee guida sono indirizzate, quale utile strumento interpretativo, a qualunque soggetto sia coinvolto nell’applicazione della nuova Direttiva macchine, dai fabbricanti, agli importatori e distributori, agli organismi notificati e di normalizzazione, agli addetti alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, agli organi di controllo, alle autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori; ai funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
In conclusione, il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire sempre l’effettuazione di una accurata valutazione di tutti rischi (meccanici, elettrici, termici, di esplosione, d’incendio, di emissione, ecc.) con cui progettare e costruire la macchina per stabilire i limiti della macchina, l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, l’individuazione dei pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, e per eliminare i pericoli o ridurre i rischi che ne derivano, applicando il principio di integrazione della sicurezza.

La Direzione generale per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI della Commissione Europea, ha divulgato l’edizione 2.1, datata luglio 2017 della “Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE”.
Lo scopo della Guida è di fornire spiegazioni sui concetti e sui requisiti della direttiva macchine al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi in tutta l’UE. La Guida fornisce anche informazioni su altre normative comunitarie correlate. Essa è destinata a tutte le parti interessate all’applicazione della Direttiva Macchine, compresi i costruttori di macchinari, gli importatori e i distributori, gli organismi notificati, gli standardizzatori, le agenzie di protezione e la salute sul lavoro e le agenzie per la protezione dei consumatori e i funzionari delle amministrazioni nazionali competenti e delle autorità di sorveglianza del mercato. Può anche interessare gli avvocati e gli studenti del diritto dell’Unione europea nei settori del mercato interno, della salute e della sicurezza sul lavoro e della tutela dei consumatori.
L’edizione 2.1 costituisce l’aggiornamento alla seconda edizione della Guida, che è stata completata per includere le modifiche apportate alla Direttiva Macchine dalla Direttiva 2009/127/CE sull’apparecchiatura per gli antiparassitari e dal Regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (trattori). Inoltre, sono stati aggiunti orientamenti su “macchine parzialmente completate” e “assiemi”, nonché inserendo chiarimenti e correzioni sui concetti di “componenti di sicurezza”, “macchine nuove e usate”, “marcatura di macchine”. Sono anche state incorporate nel testo delle decisioni chiave di orientamento del gruppo di lavoro per macchine. Come indicato nell’introduzione all’edizione 2.1, la Guida, che è pubblicata sul sito web della Commissione EUROPA attualmente solo in inglese, è destinata ad essere un documento vivo, modificato e aggiornato con nuove istruzioni una volta approvato dal gruppo di lavoro per macchine. Essa sarà reso disponibile anche in altre lingue dell’UE. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.