ECONOMIA: La fattura non fa prova del credito

creditoUna semplice fatturanon è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un credito: essa va accompagnata con altri elementi come, ad esempio, la prova testimoniale. È quanto ricorda il giudice di Pace di Catania riprendendo un tema – quello della prova nel processo – sempre attuale.

Il codice di procedura civile assegna alla fattura la validità di prova solo in un caso e, comunque, entro un ambito assai ridotto: la richiesta di decreto ingiuntivo. In particolare, tutte le volte in cui un soggetto (un imprenditore, un professionista, ecc.) non sia stato pagato per quelli che sono i propri crediti, può, presentando la sola fattura al giudice competente (il Giudice di pace per le liti fino a 5mila euro, il tribunale per quelle di importo superiore), chiedere l’emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore. Quest’ultimo non parteciperà al procedimento; il decreto, però, gli sarà notificato e, insieme ad esso, gli verrà dato un termine di 40 giorni per scegliere se pagare (ammettendo, quindi, il debito) o presentare opposizione. In tale ultimo caso, si apre la vera e propria causa nel merito e la fattura non avrà più alcun valore: il creditore, quindi, che resta vincolato all’onere della prova, dovrà dimostrare il proprio diritto con altri mezzi, ma non certo più con la fattura. Potrebbe allora valersi di testimoni o di altri documenti.

La fattura è un documento fiscale che viene emesso unilateralmente dal creditore, e non con la partecipazione del debitore il quale potrebbe tutt’al più essere chiamato a redigere, su di essa, una sottoscrizione per accettazione della prestazione. In tal caso, la fattura firmata dallo stesso debitore assumerebbe anche il valore di dichiarazione unilaterale di ammissione di debito, con impossibilità, poi, di contestare l’avvenuta prestazione.

Nella sentenza in commento il giudice ricorda che la fattura è dunque un mero indizio della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione indicata; nessun valore può invece acquistare rispetto alla effettiva corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita tra le parti. Non conta che la fattura sia registrata nei libri obbligatori: resta pur sempre una dichiarazione che il fornitore indirizza al cliente sul rapporto costituito fra loro.

Attenzione però: per gli enti pubblici sussiste l’obbligo della forma scritta per qualsiasi contratto. Pertanto, la prova testimoniale volta a dimostrare l’esistenza della obbligazione non può mai essere ammessa. Il credito, infatti, deve risultare da una scrittura.  (FONTE: leggepertutti)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.