EDILIZIA: Costruzioni in zona sismica, ma chi è responsabile delle violazioni penali?

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale si è espressa sulla definizione dei soggetti responsabili in caso di violazione penale in materia di costruzioni in zona sismica

cantiere

Con la Sentenza n. 49991 del 18 dicembre 2015 la Corte di Cassazione, Sezione III Penale si è espressa in merito ai reati legati alle costruzioni in zona sismica, in particolare sui soggetti potenzialmente responsabili delle violazioni penali in materia.
Vengono riconosciuti quali soggetti responsabili (ai sensi dell’art. 95 “Sanzioni penali” del d.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”):

  • il proprietario dell’immobile;
  • il committente;
  • il titolare della concessione edilizia;
  • qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge;
  • tutti i i soggetti che espletano le attività tecniche (progettista, direttore lavori, appaltatore e ditta esecutrice).

È pertanto riconosciuta la responsabilità penale a titolo di reato comune, differente dal reato proprio, che è invece ascrivibile a chi riveste una determinata qualifica o abbia uno status precisato dalla norma, o possieda un requisito necessario per la commissione dell’illecito.

Oggetto del contendere
L’oggetto della sentenza riguarda un’opera sita in un’area demaniale marittima e costituita da 40 mq di area verde scoperta e da un ripostiglio interrato in conglomerato cementizio di 16,67 mq.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna dei seguenti imputati:

  • legale rappresentante di una società proprietaria di una struttura alberghiera;
  • il progettista e direttore lavori;
  • la società esecutrice dei lavori.

Per lavori che prevedevano:

  • opere di demolizione dell’esistente (ripostiglio e pensilina);
  • realizzazione di un unico vano interrato in c.a. con all’interno due pozzetti di drenaggio collegati all’impianto di pompaggio posto nel retrostante locale;
  • nuova pavimentazione.

Suddette opere risultavano realizzate in assenza della prescritta denuncia e attestato di deposito da parte dell’amministrazione provinciale competente. Ecco quali articoli vengono richiamati per la sentenza.

Art. 93 “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche”
“Nelle zone sismiche di cui all’art. 83” (Opere disciplinate e gradi di sismicità) “chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore lavori e dell’appaltatore”…. [omissis] … Il progetto deve essere inoltre esauriente e contenere:

  • planimetrie, prospetti e sezioni;
  • relazione tecnica;
  • fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (fondazione ed elevazione);
  • disegni dei particolari costruttivi.

Art. 94 “Autorizzazione dell’inizio lavori”
“Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”…. [omissis] … “non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta dal competente ufficio tecnico della Regione”.
L’autorizzazione deve essere data entro 60 giorni attraverso comunicazione al Comune e nel caso di scadenza di suddetto termine, è possibile ricorrere al presidente della giunta regionale che detterà il provvedimento in forma definitiva.

Art. 95 “Sanzioni penali”
“Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli artt. 52 (Tipo di strutture e norme tecniche) e 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) è punito con l’ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.”
La chiave di lettura della sentenza è insita nella parola “Chiunque” riportata nel suddetto articolo, ovvero tutti i soggetti che concorrono a definire il progetto in chiave tecnica o meno.

(Di Sara Frumento)

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