EDILIZIA: SCIA – ecco come cambia la procedura per la presentazione

Dal prossimo 28 luglio le regole relative alla procedura di presentazione della Scia, pensate sempre più nell’ottica della semplificazione amministrativa, cambiano. Vediamo come

SCIA unificataSulla Gazzetta oggi disponibile si apprende la pubblicazione del D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, recante la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento modifica le regole procedurali per la presentazione della SCIA , ecco le modifiche alla Legge 241/1990 :

  • dopo l’art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene inserito l’art 18 bis:
    “1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
    2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.”
  • all’articolo 19, al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2,»; al comma 3, le parole «, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e» sono soppresse e la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»; sempre al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;
  • dopo l’articolo 19 è inserito l’art. 19-bis , rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi”:
    1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
    2. Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.
    3. Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da’ comunicazione all’interessato.»;
  • all’articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;
  • all’articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall’articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;
  • all’articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,».

(FONTE: geometra.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.