Evasione fiscale: niente sanzioni se la colpa è del commercialista

Vi è arrivata un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e non sapete cosa fare? Potrebbe esserci una via d’uscita, che vi mette a riparo da qualunque sanzione e conseguenza fiscale e penale.

E, cosa assolutamente da non sottovalutare, è direttamente la Corte di Cassazione a offrirla. Quindi, perfettamente legale. I giudici del Palazzaccio di Via Trastevere, infatti, si sono recentemente espressi sul caso di un contribuente che si era visto recapitare una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate per inadempimento al pagamento di un tributo. La Cassazione ha dato ragione al contribuente, annullando così le sanzioni connesse al mancato pagamento del tributo. Ovviamente, questo salvacondotto si applica solamente a casi specifici e non all’intera casistica fiscale. Ma vediamo nel dettaglio.

La violazione tributaria contestata al contribuente riguardava il recupero del credito IVA indebitamente utilizzato dal contribuente come compensazione dei tributi da pagare. Nell’avviso di accertamento, ovviamente, l’amministrazione fiscale aveva applicato anche interessi e sanzioni derivanti dal ritardo nella dichiarazione e nel pagamento del dovuto. Il contribuente, pur riconoscendo il mancato pagamento, aveva chiesto la disapplicazione della mora, poiché la responsabilità non era additabile direttamente a lui.

Nel corso della “trafila” giudiziaria, la Commissione Tributaria Provinciale si era espressa a favore del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ristabilito le sanzioni presenti nella cartella originaria. Il contribuente si è così rivolto alla Corte di Cassazione, nella speranza di far valere le proprie ragioni e farsi cancellare sanzioni e interessi comminati dall’amministrazione fiscale.

Nell’ordinanza n. 29849 del 2019, la Corte di Cassazione ribalta la decisione dell’appello, eliminando nuovamente le sanzioni applicate al contribuente poiché in questo caso andava escluso il comportamento fraudolento del contribuente stesso. Secondo gli Ermellini, la responsabilità è di un soggetto terzo, in questo caso il commercialista cui il sanzionato si era rivolto per la gestione della sua contabilità.

Il caso in oggetto, si legge nell’ordinanza, è “imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l’intermediario cui è stato attribuito l’incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole”. Insomma, per salvarsi dalla sanzione è necessario denunciare il mancato adempimento all’Agenzia delle Entrate prima che questa effettui il controllo. Dimostrando, allo stesso tempo, di non aver tenuto una condotta colpevole.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.