FISCO: COMMERCIALISTI – OBBLIGO COMUNICAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE – ADDIO SEGRETO PROF.LE

Sempre più vicina la stretta al perimetro del segreto professionale: per professionisti e intermediari nuovi obblighi di segnalazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni fiscali sospette, e le prime informazioni da comunicare saranno proprio quelle del mese di luglio

Sempre più vicina la stretta al perimetro del segreto professionale: per professionisti e intermediari nuovi obblighi di segnalazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni fiscali sospette, e le prime informazioni da comunicare saranno proprio quelle del mese che sta per terminare, quelle di luglio 2020. Sono gli effetti dell’imminente recepimento, attraverso il decreto legislativo oggi al preconsiglio dei ministri dopo l’acquisizione del parere delle competenti commissioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica, della direttiva 2018/822/Ue, nota anche come «Dac6». La normativa europea prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione del meccanismo di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei Paesi membri, includendovi quelle relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, e rafforzando così gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.

I soggetti obbligati. La Dac6 introduce nuovi obblighi di comunicazione dei suddetti meccanismi transfrontalieri sia in capo agli intermediari che agli stessi contribuenti. Peraltro, la genericità della definizione di «intermediario» contenuta nella direttiva rivela come l’intenzione del legislatore europeo sia proprio quella di estendere tale dovere a tutti i soggetti che attivamente contribuiscono alla realizzazione del meccanismo, a prescindere che il loro contributo sia primario o soltanto accessorio. Specificamente, per intermediario deve intendersi «un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell’attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un’attività di assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare qualora, avuto riguardo delle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il meccanismo sia rilevante ai sensi dell’articolo 5».

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa, vengono pertanto coinvolti anche i professionisti, e in particolare quelli tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, quali dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati; ma ecco che si pone anche il problema dell’intermediario vincolato dal segreto professionale.

Esoneri. Va chiarito che il decreto esonera l’intermediario da qualsivoglia comunicazione quando: (i) le informazioni rilevanti siano già state fornite da altro intermediario; (ii) riceva delle informazioni rilevanti, ai fini della disciplina, dal proprio cliente in occasione dell’esame della posizione giuridica a scopi difensivi o preventivi; e infine (iii) dalla comunicazione di dette informazioni possa derivare una propria responsabilità penale. Quest’ultimo è il caso della violazione del segreto professionale, punita ex art. 622 c.p., che è stato dunque fatto salvo. Non può tuttavia non suscitare qualche perplessità la clausola di salvaguardia che segue, la quale esplicita che, «in ogni caso, le comunicazioni effettuate […], se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo».

Scadenze. Quanto ai termini entro i quali gli intermediari devono presentare all’Agenzia delle entrate le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero, attenzione: perché entro 30 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2021 dovranno essere già comunicate quelle relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Altresì, una clausola di retroattività vede gli intermediari soggetti alla Dac6 chiamati ad adempiere agli obblighi di comunicazione una tantum anche con riferimento ai meccanismi attuati dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva 2018/822/Ue) al 1° luglio 2020.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.