FISCO: Dal primo gennaio 2021 scatta la nuova procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate

SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE

È slittata di un anno l’operatività della procedura introdotta dall’art. 12-novies, comma 1 del D.L. 34/2019 relativa al controllo e all’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. Sarebbe dovuta essere già operativa lo scorso primo gennaio 2020. E, invece, scatta dal primo gennaio 2021 la nuova procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’oggi i consulenti di Proiezioni di Borsa illustreranno ai Lettori la nuova procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate

Al riguardo, si consiglia la lettura dell’art. 143 Decreto Rilancio.

Si tratta di una procedura di controllo nonché di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Ossia sulle cc.dd. e-fatture inviate tramite SdI dal prossimo primo gennaio 2021. Il SdI (Sistema di Interscambio Informatico) è una piattaforma di Interscambio informatico gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate per semplificare gli adempimenti della fatturazione.

Il SdI

Questo sistema per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche nasce nel 2008. Quando la Pubblica Amministrazione (PA) ha iniziato ad utilizzare le fatture in formato elettronico.

Dal primo gennaio 2019, la fatturazione elettronica è poi diventata obbligatoria anche tra professionisti e imprese, titolari di Partita IVA con sede o residenza in Italia.

Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione in via telematica, le imprese ed il lavoratori che usufruiscono del regime dei minimi o del regime agevolato. Nonché gli altri soggetti esclusi per legge.

Imposta di bollo

Oramai sono in pochi a non sapere che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è obbligatorio pagare l’imposta di bollo. Il pagamento è dovuto sulle fatture elettroniche di ciascun trimestre solare. E deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Per cui l’Agenzia delle Entrate, a ciascun soggetto IVA, comunica l’ammontare dell’imposta dovuta. E ciò sulla scorta degli elementi presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite il SdI.

E tramite procedure sempre automatizzate, l’Agenzia delle Entrate, quando riceve le fatture elettroniche, verifica anche la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo.

Infatti, le fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio pagare l’imposta di bollo, devono espressamente riportare l’annotazione di assolvimento dell’imposta. E ciò ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.

Nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture, l’Agenzia delle Entrate sempre telematicamente, interloquisce con il contribuente.

Nello specifico, trasmette al contribuente l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa nel caso di ritardi od omessi versamenti, oltre gli interessi. Una volta ricevuta la comunicazione, al contribuente non resta che provvedere al pagamento delle somme, in tutto o in parte. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa.

Qualora il contribuente non dovesse provvedere al pagamento nel termine di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate non potrà non iscrivere a ruolo a titolo definitivo.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.