FISCO: Lavoratori autonomi e prelievi da conto corrente, presunzione sempre incostituzionale

Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della normativa che prevedeva la presunzione per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi erano presunti generatori di reddito non dichiarato trova chiaramente applicazione anche ai fatti pregressi, con conseguente doveroso annullamento delle decisioni che, sulla base della normativa prima applicabile, avevano adottato decisioni sfavorevoli al contribuente lavoratore autonomo. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12021 del 10 giugno 2015.

fiscoIL FATTO
Il caso trae origine da due sentenze con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un libero professionista avverso la sentenza con cui i giudici di primo grado avevano confermato il provvedimento di irrogazione di sanzioni amministrative in relazione al recupero a tassazione di redditi non dichiarati, nonché avverso il prodromico avviso di accertamento dei detti redditi non dichiarati.
In particolare, la CTR ha condannato l’Ufficio al ricalcolo dei redditi in neroe delle sanzioni irrogate tenendo conto di una percentuale di costi pari al 75%.
In sintesi le motivazioni delle impugnate sentenze, per quanto di stretto interesse, erano nel senso che l’avviso di accertamento cui erano seguite le sanzioni era fondato sulla «presunzione legale iuris tantum» ex art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 nel testo applicabile ratione temporis secondo la quale i prelevamenti bancari sono posti come componenti di redditose il contribuente preleva denaro e non riesce a dimostrare la destinazioneo l’utilizzo di questo denaro e che il contribuente non aveva offerto alcuna contraria prova non essendo sufficiente indicare il beneficiario, perché per vincere la presunzione sarebbe stato necessario altresì spiegare e provarela causa del rapporto fondamentale sottostante al documento bancario, in altri termini sarebbe stato necessario spiegare per quale motivo fosse stato versato il denaro. Tuttavia, secondo la CTR, i ricorsi del contribuente dovevano accogliersi in ordine all’eccepita violazione dell’art. 75, comma 4, del D.P.R. n. 917/86 in base al quale dai maggiori ricavi accertati dovevano essere dedotti i corrispondenti maggiori costi sostenuti dall’impresa, ancorché non imputati al conto dei profitti e delle perdite, costi che venivano semplicemente determinati nella misura del 75% dei ricavi.

Contro le due sentenze della CTR, il contribuente ha proposto distinti ricorsi per cassazione. Per quanto qui di interesse, in particolare, il contribuente ha censurato la sentenza lamentando a riguardo che la CTR avrebbe dovuto “disapplicare” la norma (art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis) e questo perché i militari mai avevano prodotto una qualche presunzione che potesse ricondurre uno solo dei prelievi o versamenti all’attività di amministratore di beni immobili e/o d’impresa; del resto, ha aggiunto il contribuente, i percettori di quanto prelevato erano stati tutti individuati e ciò dimostrava che le somme in discussione non costituivano reddito non dichiarato; cosicché – secondo il contribuente – nel caso di specie l’inversione dell’onere della prova non poteva esplicarsi perché i beneficiari delle singole operazioni erano ben individuabili e noti attraverso la stessa documentazione bancaria.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dal contribuente. Sul punto, ricordano gli Ermellini come la presunzione secondo la quale iprelevamenti bancari sono posti come componenti di reddito se il contribuente preleva denaro e non riesce a dimostrare la destinazione o l’utilizzo di questo denaro, presunzione sulla quale era fondato l’avviso di accertamento da cui era originata l’irrogazione delle sanzioni, debba ritenersi inesistente, essendo stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014. (FONTE: LAVOROFISCO.IT)

PUBBLICITA’

PROGETTO ALBATROS SAFETY 

www.progettoalbatros.net  – Software per la valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri e per la formazione dei lavoratori semplice e completo.

 

About Mario Ferraioli 4011 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.