GIURISPRUDENZA: Se il condomino è una pizzeria (con autorizzazioni), la molestia olfattiva è reato?

Pur se autorizzata, l’attività produttiva che emetta odori intollerabili incorre nel reato previsto dall’art. 674 del codice penale

 PizzariaParticolarmente avvertito in ambitocondominiale, il problema delle immissioniviene di solito affrontato in sede civile. L’articolo 844 del codice civile dispone infatti che sono vietate le immissioni di fumo, rumori, scuotimenti e simili che risultino intollerabili, tenendo conto comunque dello stato dei luoghi, delle ragioni della produzione e della priorità dell’uso.

Nel caso delle molestie olfattive, materia chenon rientra nel campo dell’inquinamento atmosferico il reato si configura dimostrando il superamento del parametro della normale tollerabilità ex articolo 844, codice civile.

In ogni caso il condòmino che, nell’esercizio di un’attività commerciale, provochi l’emissione di fumi e vapori nauseabondi tanto da creare disagio a tutti i condomini dello stabile, può incorrere nel reato (art.674 cod.pen.) di “getto pericoloso di cose”, concetto applicato estensivamente dalla giurisprudenza al problema delle immissioni.

Il fatto

Il titolare di una pizzeria era stato condannato, sia in primo grado che in Appello,  per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. In particolare risultava che, nell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avesse  provocato l’emissione di fumi e vapori nauseabondi, al punto da determinare disagio in tutti i condomini dello stabile, che erano costretti a tenere le finestre chiuse.

Il ricorso

Nel ricorrere per Cassazione, l’imprenditore denunciava, prima di tutto, la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.; Dopo aver rilevato che, trattandosi di una pizzeria funzionante ininterrottamente, il reato ipotizzato è di natura permanente, affermava di essere già stato condannato nel 2012 per i fatti contestati: ci si trovava quindi  in presenza della violazione del principio del ne bis in idem.

In secondo luogo, denunciava la violazione degli artt. 81 e 674 cod. pen.: da tutti gli accertamenti disposti dall’Arpa, era infatti emerso il buon funzionamento delle attrezzature poste in essere per la riduzione e prevenzione degli odori e dei fumi (impianto di areazione e deodorizzazione dei fumi prodotti), per cui doveva essere esclusa la punibilità

Il ricorso è stato respinto.

Cosa dice la Cassazione

Quanto all’eccepita violazione del principio del ne bis in idem, la Corte suprema ha osservato che la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l’illegittima emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all’esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume ilcarattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Ne consegue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell’attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata con la pronuncia di detta sentenza.

A questo punto, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva omesso di considerare che la sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto fatti commessi fino all’11 dicembre 2007, e perciò, trattandosi di contestazione “chiusa”, la permanenza doveva ritenersi cessata (già prima della sentenza) alla data indicata nell’imputazione. I fatti per cui si procedeva nel giudizio sfociato in Cassazione risultavano accertati, invece, il 30 giugno ed il 3 novembre 2009: si trattava pertanto di una condotta successiva che, come tale, non era coperta dalprecedente giudicato.

In ordine al secondo motivo, la Cassazione ha ricordato che per l’integrazione del reato di cui all’art. 674 cod. pen. l’evento dì molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod.civ.

In questa prospettiva, la Corte ha osservato che i Giudici di merito
avevano ampiamente argomentato in ordine al superamento di siffatta normale tollerabilità: infatti, il Tribunale aveva accertato che l’imputato aveva provocato l’emissione di fumi e vapori nauseabondi in base alla diretta constatazione anche di due Agenti di Polizia municipale, uno dei quali, nel corso del sopralluogo, era stato addirittura colto da un attacco di nausea.

Articolo tratto da Ambiente & Sviluppo, Wolters Kluwer, n. 11-12/2015, p. 665-666.

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