In tema di reati edilizi-urbanistici, la violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, vale anche in caso di cantiere inattivo, ed è tuttora punita dall’art. 44, lett. a) del d. P.R. n. 380/2001 se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori. Trattasi di fattispecie già sanzionata sotto la vigenza dell’ormai abrogata l. n. 47/1985, e tuttora in essere, in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le diverse disposizioni (FONTE: donnegeometra)
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