Gli infortuni occorsi all’artigiano non sono sempre indennizzabili

Generalmente, quando l’INAIL contesta l’occasione di lavoro, si riferisce ad infortuni occorsi durante mansioni svolte dall’artigiano per sé stesso o per i propri familiari, oppure verso terzi, ma a titolo di cortesia.

In questi casi l’INAIL non riconosce l’indennizzo dell’infortunio e la giurisprudenza di Cassazione concordemente negli anni dà ragione all’Istituto. Alcuni esempi ne chiariscono le motivazioni:

  1. la sentenza di Cassazione n. 1194/93 afferma: “ai sensi dell’articolo 4 (numero 3) del D.P.R. 1124/65 non rientra nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro l’attività svolta dall’artigiano al di fuori di un vincolo giuridico e senza alcun corrispettivo, cioè per prestazioni svolte a favore di sé stesso ovvero a titolo di cortesia, configurandosi in tal caso un rischio del tutto generico ed extra-professionale”;
  2. la Cassazione nella sentenza n. 375/96 ribadisce: “non è ricompresa nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani l’attività svolta al di fuori di ogni vincolo giuridico e senza alcun corrispettivo, come quella che l’artigiano esplichi a favore di sé stesso, ovvero a titolo di cortesia, cioè al di fuori delle condizioni di rischio specifico inerente allo svolgimento di un’attività lavorativa professionale. Né è configurabile un contrasto di tale disciplina con i principi costituzionali, per cui si esclude per questa questione l’illegittimità costituzionale”.

In pratica l’artigiano esercita il suo mestiere (o attività) manuale sia quando lavora per sé stesso (o a titolo di cortesia per parenti o amici), sia quando lavora per conto terzi sotto contratto e da cui percepisce un corrispettivo. Chiaramente il rischio di infortunio è presente ed uguale in tutti e due i casi. Tuttavia, l’assicurazione INAIL opera solamente nel secondo caso, cioè quando l’artigiano lavora entro un vincolo giuridico (il contratto con il committente) e per percepire il corrispettivo, ciò che sta alla base del rapporto professionale del suo lavoro di artigiano. Quando lavora per sé stesso o a titolo gratuito, invece, il rischio di farsi male rimane identico, ma viene affrontato per libera scelta e, dunque, extra-professionalmente.

Anche nel caso della negata indennizzabilità di un infortunio, perché avvenuto in attività non tutelata, la giurisprudenza è severa nella definizione dei soggetti assicurati. Infatti, nel caso dell’artigiano, è costante la giurisprudenza nell’affermare che lo stesso è persona assicurata, purché presti abitualmente opera manuale nella sua azienda. Pur costantemente viene ribadito che la tutela assicurativa riguarda unicamente la fase materiale dell’attività lavorativa, rimanendone esclusa quella inerente la direzione, l’amministrazione e l’imprenditorialità. Gli esempi reperiti riguardano:

  1. l’esclusa indennizzabilità dell’infortunio occorso all’artigiano, coinvolto in un incidente automobilistico mentre si recava ad acquistare un pezzo di ricambio necessario per il funzionamento di un macchinario della sua ditta (Cass. 13 giugno 1991, n. 6681);
  2. l’esclusa indennizzabilità dell’infortunio occorso all’artigiano autotrasportatore, coinvolto in un incidente stradale al ritorno dall’officina dove si eseguiva la riparazione del suo camion, essendo l’infortunio stesso collegato non con l’esecuzione di una prestazione di lavoro, ma con la cura dell’efficienza di un mezzo aziendale (Cass. 27 gennaio 1993, n. 996);
  3. l’esclusa indennizzabilità dell’infortunio occorso all’artigiano, esercente la conduzione di un piano-bar, mentre trasportava in automobile materiale pubblicitario riguardante le sue iniziative (Cass. 28 settembre 1996, n. 8570);
  4. l’acquisizione, infine, di un appalto non può che essere configurato come attività imprenditoriale dell’artigiano, e quindi non indennizzabile l’infortunio stradale connesso.

(Mentre si sarebbe trattato di opera manuale specifica, in quanto costituente fase tecnica e preparatoria della stessa, se l’artigiano si fosse portato in quel luogo per prendere le misure del lavoro già deciso, verificare gli strumenti di lavoro utili per l’esecuzione del lavoro, ecc., e conseguentemente sarebbe stato indennizzabile l’eventuale infortunio verificatosi in questa circostanza, come da Cass. 16 marzo 1992, n. 3196).

La giurisprudenza succitata non sembra che abbia subito sostanziali cambiamenti di orientamento negli ultimi anni, ma si potrebbe sempre approfondire. (Vittorio Glassier)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.