Green pass per il lavoro, la mappa degli obblighi per dipendenti pubblici e privati

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Obbligo per tutti dal 15 ottobre. Ultimi 18 giorni per organizzare i controlli sulle certificazioni e individuare i responsabili in ogni struttura.

Da lasciapassare nato prima dell’estate per viaggi e spostamenti a strumento indispensabile per lavorare. È la parabola compiuta dal green pass anti Covid-19 negli ultimi cinque mesi: grazie a tre distinti decreti arrivati da fine luglio in poi, ben otto disposizioni sono andate ad aggiungersi alla norma base, l’articolo 9 del Dl 52/2021. Il punto di arrivo è che, dal 15 ottobre, quasi 23 milioni di lavoratori dovranno avere la certificazione verde – che attesta la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo – per poter accedere ai luoghi dove lavorano.

La platea si è ampliata progressivamente, includendo prima i medici e gli infermieri (dal primo aprile), poi il personale di scuola e università (dal primo settembre) e i lavoratori di mense e pulizie scolastiche (dall’11 settembre), infine gli addetti delle Rsa (dal 10 ottobre), per arrivare a coprire tutti i dipendenti pubblici e privati. Una tale stratificazione di norme, concentrata in un arco temporale così ristretto, ha reso il quadro degli obblighi e dei controlli tutt’altro che pacifico.

I dubbi nella Pa: dalla scuola ai lavoratori in smart working

Per un dubbio che sembra sciolto – e cioè che l’introduzione di un obbligo generalizzato per il pubblico impiego non cancelli le norme ad hoc introdotte in precedenza per sanità, scuola e università – ce ne sono altri ancora in piedi. A partire dalla disparità di trattamento che vede coinvolti (sulla carta) i prof e i collaboratori scolastici, da un lato, e il resto degli statali. Mentre per i primi, al quinto giorno anche non consecutivo di assenza, scatta la sospensione dal servizio e dallo stipendio, i secondi si vedranno interrompere solo la retribuzione.

Inoltre, come rileva Sandro Mainardi, ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Bologna, «resta da capire, dato il flusso di informazioni verso gli uffici che dovranno registrare le “assenze ingiustificate” dei dipendenti, come le amministrazioni, soprattutto quelle minori, possano far fronte all’adempimento con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, a invarianza di spesa».

A rigore poi, poiché l’obbligo per il lavoratore è di avere il green pass oltre che di esibirlodovrebbe averlo anche chi è in smart working, soprattutto se entra in determinati giorni nel proprio luogo di lavoro. Pur essendo «pacifico – aggiunge Mainardi – che il mancato possesso del green pass non possa essere criterio di adibizione allo smart working».

Nelle Faq sul green pass aggiornate il 27 settembre, il Governo fa sapere che chi lavora sempre in smart working non dovrà avere la certificazione anti-Covid, che «serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso – aggiunge però Palazzo Chigi – lo smart working «non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass».

I nodi nel privato tra controlli e sanzioni

Anche i datori di lavoro privati hanno due settimane per organizzarsi in vista dei controlli da fare, preferibilmente all’ingresso dei lavoratori, come richiede il Dl 127/2021. La verifica del green pass va fatta tutti i giorni: per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno. «La verifica potrebbe diventare onerosa nei luoghi di lavoro con tanti punti di accesso o con diverse filiali e con i lavoratori impiegati su più turni, come nella grande distribuzione», fa notare l’avvocata giuslavorista Valentina Pepe.

I datori fino a 15 dipendenti, poi, potranno sospendere i lavoratori senza green pass dopo il quinto giorno di assenza (mentre la sospensione non è prevista negli altri casi del lavoro privato) se intendono sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni. Una disposizione che necessita di qualche chiarimento, perchè sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione.

Per mancato controllo, i datori rischiano una sanzione da 400 a mille euro. Vale la pena, dunque, prepararsi a dimostrare di aver messo in campo l’organizzazione necessaria alle verifiche e di aver individuato formalmente i responsabili. Sempre nelle Faq del Governo, si legge che le aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti previste dalla legge non incorreranno nelle sanzioni, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, «a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021».

Autonomi, rider e tassisti: aspettando nuove indicazioni

Un’incognita riguarda gli autonomi: se accedono a una sede di lavoro, potranno essere controllati dai responsabili di quel luogo. Ma chi controllerà, per esempio, rider e tassisti?

A dissipare i dubbi serviranno probabilmente le linee guida per i controlli nella Pa, alle quali sta lavorando il ministro Renato Brunetta, e le ulteriori indicazioni che potrebbero arrivare dalla presidenza del Consiglio.

LA MAPPA DEGLI OBBLIGHI E LA DECORRENZA

1° aprile – I primi a partire.
Decreto legge 44/2021, articolo 4

Personale sanitario – Per il personale sanitario e per gli operatori di interesse sanitario del pubblico e del privato c’è l’obbligo di vaccino anti-Covid. In caso di mancata vaccinazione, scatta la sospensione dal servizio. Se il lavoratore non può essere adibito a mansioni diverse, per l’intero periodo di sospensione dal servizio non è dovuta la retribuzione. La sospensione vale fino a quando il lavoratore
non si vaccina.
Chi controlla 
. A verificare lo stato vaccinale del personale sono le Regioni e le Province autonome, che comunicano alle Aziende territoriali sanitarie competenti.

1°settembre. Dall’11 per mense e pulizie.
Dl 52/2021, articolo 9-ter (inserito dal Dl 111/2021)

Scuola e università – Al personale di asili, scuole, università, Its è richiesto il green pass. Il mancato rispetto dell’obbligo è considerato assenza ingiustificata. A partire dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione. La scuola dovrà chiamare supplenti per sostituire i docenti assenti.

Dall’11 settembre, obbligo anche per il personale addetto alle pulizie e alla manutenzione delle scuole.
Chi controlla .I presidi, i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle università. Sui presidi il controllo spetta agli uffici scolastici regionali.

15 ottobre – Come il resto della Pa
Dl 52/2021, articolo 9-sexies (inserito dal Dl 127/2021)

Magistrati – Ai magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari, onorari) e ai membri delle commissioni tributarie serve il green pass per accedere agli uffici giudiziari. Chi non rispetta l’obbligo è assente ingiustificato, con diritto a conservare il rapporto di lavoro, senza stipendio. L’accesso agli uffici senza green pass è un illecito disciplinare, sanzionato in base ai rispettivi ordinamenti.
Chi controlla . I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria. Per la magistratura ordinaria, è il procuratore generale presso la corte di appello.

15 Ottobre – Sì a sanzione disciplinare
Dl 52/2021, articolo 9-quinquies (aggiunto da Dl 127)

Altri dipendenti pa – Ogni dipendente pubblico (e chi fa attività lavorativa, di formazione o volontariato presso le Pa) deve avere il green pass. Altrimenti è assente ingiustificato finché presenta la certificazione, senza retribuzione (con impatto anche sui trattamenti di performance). L’accesso senza green pass è un inadempimento contrattuale, soggetto a sanzione disciplinare.
Chi controlla . Le amministrazioni devono controllare chiunque operi nella sede, sia o meno dipendenti dell’ente. Per gli «esterni» (per esempio in appalto) verifica anche dei rispettivi datori di lavoro.

10 Ottobre – In linea con i sanitari
Decreto legge 122/2021, articolo 2

Personale esterno delle Rsa – L’obbligo di vaccino, in linea con quanto previsto per il personale sanitario, è stato introdotto per tutti i soggetti (anche esterni) che lavorano a qualsiasi titolo all’interno di strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, dai fisioterapisti agli animatori, al personale che si occupa dei pasti e delle pulizie. Il lavoratore sprovvisto del vaccino anti-Covid viene sospeso dalla prestazione.
Chi controlla . Il datore di lavoro e i responsabili delle strutture nelle quali è svolta l’attività lavorativa.

15 Ottobre – È il datore a verificare
Dl 52/2021, articolo 9-septies (aggiunto da Dl 127/2021)

Lavoratori privati – Nel privato tutti i lavoratori devono avere il green pass. Chi non lo ha, sarà considerato assente ingiustificato. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, è possibile la sospensione dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione della certificazione, per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Sembra che la sospensione sia legittima solo se c’è un contratto stipulato per sostituire il lavoratore.
Chi controlla . Il datore di lavoro. Deve definire entro il 15 ottobre le modalità operative delle verifiche e individuare gli incaricati.

15 ottobre – Controllo nelle sedi
Dl 52/2021, articolo 9-septies (aggiunto da Dl 127/2021)

Autonomi – L’obbligo del green pass scatta anche per l’intera galassia dei lavoratori autonomi, oltre che per i professionisti. Come per tutti gli altri cittadini la certificazione verde dura: 12 mesi per chi ha completato l’immunizzazione o è guarito dal Covid e ha fatto la prima dose di vaccino; 6 mesi per i guariti senza immunizzazione; 72 ore se conseguente a tampone negativo. Senza green pass il lavoratore non può accedere ai luoghi dove si svolge l’attività lavorativa.
Chi controlla . A verificare il possesso del green pass sarà il datore di lavoro che dispone dei luoghi nei quali è svolta l’attività lavorativa.

15 Ottobre – Doppia verifica
Dl 52/2021, articolo 9-septies, (aggiunto da Dl 127/2021
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Lavoratori che si spostano – L’obbligo di certificazione verde anti-Covid vale anche per tutti i lavoratori che prestano servizio in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro: venditori, lavoratori impiegati in appalti, rider per l’accesso all’interno dei ristoranti. In questo caso, il lavoratore senza green pass è considerato assente ingiustificato e non può accedere ai luoghi dove si svolge la sua prestazione.
Chi controlla . Il singolo datore di lavoro e i datori di lavoro che dispongono dei luoghi nei quali è svolta l’attività lavorativa.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.