Il dipendente si ammala di Covid? “Datore di lavoro non responsabile”

La Camera ha approvato un emendamento che fa chiarezza: “Azienda perseguibile soltanto se non applica i protocolli di sicurezza”. Confindustria Toscana Nord soddisfatta: “Un principio corretto”

Il datore di lavoro non può essere considerato responsabile del contagio da coronavirus di un suo dipendente. A meno che le verifiche eseguite dagli organi competenti, come Asl ed Inail, non accertino che l’imprenditore non abbia applicato le regole previste dal protocollo anti-covid, contenute negli accordi di aprile, pochi giorni prima della ripartenza delle imprese. A fare chiarezza in via definitiva su questo passaggio controverso del Decreto liquidità è stata la Camera dei deputati che ieri ha approvato un emendamento proprio sul passaggio relativo alla responsabilità su infezioni in lavoratori dipendenti. Una modifica che ha liberato da qualsiasi fraintendimento un punto del decreto, ora in fase di conversione in legge, che ha fatto sollevare non poche polemiche e tante preoccupazioni da parte dei titolari di industrie.

Già l’Inail aveva prodotto delle precisazioni avvalorate adesso con il primo pronunciamento della Camera dei deputati (a breve dovrebbe giungere anche il via libera del Senato), facendo tirare un sospiro di solliero anche agli imprenditori del distretto pratese.

“La formulazione originaria del Decreto liquidità lasciava spazio a interpretazioni che, se confermate, avrebbero rappresentato un’aberrazione giuridica: si è temuto che il contagio dei lavoratori potesse rappresentare di per sé motivo di responsabilità, addirittura penale, per le aziende – si legge in una nota di Confindustria Toscana Nord – L’emendamento approvato oggi stabilisce in via definitiva che il datore di lavoro che adotta e applica correttamente i protocolli secondo gli accordi del 24 aprile (quelli normalmente in uso nelle imprese) non può essere considerato responsabile del contagio di un lavoratore; anche il fatto che quest’ultimo riceva assistenza dall’Inail, con il riconoscimento della copertura assicurativa, non può costituire elemento utile a stabilire la responsabilità né civile né tantomeno penale del datore di lavoro. Senza l’accertamento della colpa, quindi, l’azienda non può essere riconosciuta come responsabile”.

Il presidente di CTN, Giulio Grossi, commenta positivamente la decisione parlamentaere. “E’ un principio corretto quello che è stato riconosciuto dall’emendamento al Decreto liquidità – dice –. Non volevamo pensare che si potesse andare in una direzione diversa, tanto che non ci siamo voluti unire al coro degli allarmi, per quanto fossero giustificati. L’intervento di Confindustria, che ha chiesto e ottenuto una formulazione che non si prestasse a interpretazioni distorte, è stato risolutivo e ora anche per il contagio da Covid-19 valgono le regole che si applicano a qualsiasi problema di sicurezza: l’impresa è responsabile solo se si accerta una colpa”. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.