ILLEGITTIMA LA TASSA SUI RIFIUTI FONDATA SU UN REGOLAMENTO IRRAGIONEVOLE

È illegittima la pretesa Tari fondata su un regolamento irragionevole che non consideri cioè la reale potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto all’attività svolta. Ad affermarlo è la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 296/02/15 dell’8 luglio 2015.

 IL FATTO
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso l’avviso di pagamento relativo alla Tari per l’importo di euro 529,23.

In particolare, il contribuente sostiene:

a) di aver saldato un primo avviso di pagamento per l’importo di euro 677,47 relativo alla Tares e alla Tari;
b) di aver ricevuto dalla società che gestisce i rifiuti un avviso di pagamento per l’importo di € 529,23 relativo alla Tari;
c) di aver esperito un tentativo di conciliazione con richiesta alla società e al Comune di rivedere l’attribuzione alla categoria tariffaria in funzione dell’effettiva attività svolta e della relativa propensione alla produzione di rifiuti;
d) di aver ricevuto risposta negativa da ambedue gli enti, senza che nessuno abbia ritenuto di venire a verificare in loco le modalità di svolgimento dell’attività.

L’attività del proprio negozio consiste principalmente nell’acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d’acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l’uso di contenitori di loro proprietà, o che possono acquistare in negozio per poi riutilizzare altre volte.

LA DECISIONE DELLA CTP REGGIO EMILIA
La Ctp accoglie il ricorso presentato dal contribuente. Ben si comprende – affermano i giudici – come tale attività comporti una produzione di rifiuti inesistente e la cui tassazione sia fuori da ogni principio di ragionevolezza.

Non può infatti essere ritenuta inquinante e fonte di rifiuti l’attività di acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d’acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso

L’art. 53 della nostra Costituzione dice che “Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva“.

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 98 del 19.11.2008 sancisce il principio guida “chi inquina paga“, inoltre promuove il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali.

La legge istitutiva del tributo (legge n. 147 del 27.12.2013) stabilisce:

  • che la superficie assoggettabile alla Tari è pari all’80 per cento della superficie catastale (commi 646-647);
  • che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 (comma 651);
  • che il Comune, sempre nel rispetto del principio “chi inquina paga” può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte (comma 652);
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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.