Ingegneri, architetti e geometri: al via i controlli del fisco con le nuove procedure

La verifica della correttezza fiscale dei contribuenti è legata, fra l’altro, alle metodologie di controllo predisposte dall’Amministrazione finanziaria per uniformare i comportamenti operativi degli uffici e standardizzare le procedure. Fra metodologie di controllo elaborate dalle Entrate con la circolare n. 295/E del 30.12.98 è sicuramente di rilievo la seconda versione della guida (la prima risaliva all’anno 1997, con la circolare n. 199/E del 10.07.97) che i verificatori del Fisco devono utilizzare per constatare l’evasione dei cd.professionisti dell’edilizia : ingegneri, architetti e geometri. In questo nostro intervento analizziamo le diverse strade che i verificatori possono utilizzare per constatare i maggiori compensi non dichiarati dagli ingegneri, architetti e geometri, tutti soggetti operanti nel settore edile e urbanistico, avendo ben presente che queste professioni possono essere esercitate, sia in forma singola che in forma associata. La professione Oggetto della professione dell’ingegnere e dell’architetto sono le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici nonché le opere di edilizia di rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino per l’antichità e le belle arti. In sintesi gli incarichi tipici della professione sono: progettazione; direzione dei lavori; collaudi; consulenze; perizie. In materia urbanistica, le prestazioni professionali hanno per oggetto piani generali (piani territoriali di coordinamento, piani regolatori a livello intercomunale, piani generali di settore) e piani di esecuzione (piani particolareggiati e di zona, ovvero piani di risanamento e conservazione). Oltre al campo dell’edilizia pubblica e privata, l’attività dell’architetto può essere indirizzata alla sistemazione degli ambienti, all’architettura d’interno, o di giardini, all’arredo, e al designer. Oggetto dell’attività di geometra è, invece (con esclusione comunque del calcolo del cemento armato), la progettazione, la direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile. Gli incarichi professionali tipici di questa categoria sono, pertanto: progettazione; direzione, assistenza e contabilità dei lavori; collaudi; perizie e stime; rilievi topografici; attività catastali; redazioni di tabelle millesimali; consulenze tecniche e d’ufficio; attività contenziosa; amministrazione di beni; compilazione di dichiarazioni di successione.

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La verifica della correttezza fiscale dei contribuenti è legata, fra l’altro, alle metodologie di controllo predisposte dall’Amministrazione finanziaria per uniformare i comportamenti operativi degli uffici e standardizzare le procedure.

Fra metodologie di controllo elaborate dalle Entrate con la circolare n. 295/E del 30.12.98 è sicuramente di rilievo la seconda versione della guida (la prima risaliva all’anno 1997, con la circolare n. 199/E del 10.07.97) che i verificatori del Fisco devono utilizzare per constatare l’evasione dei cd.professionisti dell’edilizia : ingegneri, architetti e geometri.

In questo nostro intervento analizziamo le diverse strade che i verificatori possono utilizzare per constatare i maggiori compensi non dichiarati dagli ingegneri, architetti e geometri, tutti soggetti operanti nel settore edile e urbanistico, avendo ben presente che queste professioni possono essere esercitate, sia in forma singola che in forma associata.

La professione

Oggetto della professione dell’ingegnere e dell’architetto sono le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici nonché le opere di edilizia di rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino per l’antichità e le belle arti.

In sintesi gli incarichi tipici della professione sono: progettazione; direzione dei lavori; collaudi; consulenze; perizie.

In materia urbanistica, le prestazioni professionali hanno per oggetto piani generali (piani territoriali di coordinamento, piani regolatori a livello intercomunale, piani generali di settore) e piani di esecuzione (piani particolareggiati e di zona, ovvero piani di risanamento e conservazione).

Oltre al campo dell’edilizia pubblica e privata, l’attività dell’architetto può essere indirizzata alla sistemazione degli ambienti, all’architettura d’interno, o di giardini, all’arredo, e al designer.

Oggetto dell’attività di geometra è, invece (con esclusione comunque del calcolo del cemento armato), la progettazione, la direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile.

Gli incarichi professionali tipici di questa categoria sono, pertanto: progettazione; direzione, assistenza e contabilità dei lavori; collaudi; perizie e stime; rilievi topografici; attività catastali; redazioni di tabelle millesimali; consulenze tecniche e d’ufficio; attività contenziosa; amministrazione di beni; compilazione di dichiarazioni di successione.

L’attività preparatoria al controllo

Tra le attività preliminari da effettuarsi in Ufficio, particolare importanza riveste il reperimento di tutti i dati disponibili nell’archivio informatico e cartaceo sul soggetto verificato, che si possono rivelare utili per una maggiore efficacia dell’azione di controllo.

Le notizie che i verificatori devono acquisire, prima di “aprire” la verifica possono essere così schematizzate:

  • acquisizione di tutte le informazioni possibili dall’archivio dell’Anagrafe Tributaria (interessante sarà anche l’interrogazione e la consultazione degli atti rilevanti ai fini dell’imposta di registro), in particolare i dati recenti sull’ubicazione e sul numero dei locali utilizzati, nonché sul soggetto depositario delle scritture contabili;
  • acquisizione dell’ultima dichiarazione disponibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’I.V.A.;
  • consultazione dei cd. precedenti fiscali: precedenti controlli o verifiche già effettuate, eventuale inclusione in liste selettive di anni precedenti, osservazione dell’andamento del reddito dichiarato, quanto meno nel triennio precedente all’annualità oggetto di controllo;
  • reperimento degli elementi di accertamento comunque in possesso dell’ufficio.

Gli indici di capacità contributiva (quali ad esempio il possesso di auto, imbarcazioni, residenze secondarie etc.) che comunque denotino un elevato tenore di vita del professionista e del suo nucleo familiare, andranno valutati ed esaminati attentamente, ancorché riferibili al professionista per interposta persona, fisica o giuridica, allo scopo di supportare ulteriormente la ricostruzione indiretta dei compensi, ovvero di procedere ad un accertamento sintetico – cd. Redditometro – ex art. 38 del D.P.R. n. 600/73.

A tal fine, oltre ai doverosi controlli da effettuarsi a mezzo dell’Anagrafe Tributaria, occorrerà attingere a fonti diversificate sul territorio (ad es. circoli, club, associazioni cui il professionista sia eventualmente iscritto).

L’accesso

L’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria presso il contribuente si realizza attraverso l’effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche.

Le norme che regolano il potere di eseguire ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre rilevazioni, ai fini delle imposte dirette, sono contenute nell’art. 33 del D.P.R. n. 600/73, che richiama l’art. 52 del D.P.R. n. 633/72.

L’art. 52 del più volte citato D.P.R. n. 633/72, con riferimento agli accessi eseguiti negli studi professionali, prescrive, a tutela della riservatezza del professionista, che essi possono essere eseguiti unicamente in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (fino all’entrata in vigore della legge 413/91 l’accesso presso gli studi professionali era subordinato all’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria).

Sul piano pratico nel caso di assenza del professionista, i verificatori non possono effettuare l’accesso né possono avvalersi della forza per effettuare un accesso d’autorità : pertanto pur essendo lo studio funzionante, i soggetti presenti all’atto dell’accesso, possono, legittimamente , opporre il divieto d’ingresso.

E’ opportuno che l’accesso venga programmato con modalità ed in ore tali da farlo svolgere in coincidenza con la presenza del professionista nello studio , sfruttando in pieno l’effetto “sorpresa” per quanto attiene al reperimento e all’acquisizione di documentazione extracontabile rilevante ai fini del controllo (corrispondenza, agende, appunti informali, ecc.): un accesso nelle ore pomeridiane, ad esempio, potrà normalmente sortire un esito positivo giacché, solitamente, le ore antimeridiane vengono utilizzate dal professionista per il disbrigo di pratiche presso uffici pubblici.

Ove venga opposto dal contribuente il segreto professionale, dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l’autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo art. 52 del D.P.R. n.633/72.

Nell’ipotesi in cui dall’attività preparatoria emerga l’esistenza di una o più strutture in cui il contribuente eserciti l’attività, l’accesso sarà eseguito in stretta successione temporale in tutti i luoghi individuati dei quali il medesimo abbia la materiale disponibilità o nei quali conservi la documentazione relativa alla propria attività.

I controlli prioritari

I funzionari del Fisco, preliminarmente, dovranno verificare la regolarità estrinseca delle scritture contabili, la cui non corretta tenuta potrebbe giustificare il ricorso all’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando le omissioni e le false e inesatte indicazioni accertate sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

Sempre preliminarmente andranno acquisiti i seguenti documenti contabili ed extracontabili:

  • i libri ed i registri contabili obbligatori nonché tutta la documentazione contabile (fatture attive e passive) e in particolare modo gli eventuali estratti dei conti correnti bancari;
  • i fascicoli dei clienti;
  • la corrispondenza;
  • le agende e gli appunti;
  • le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli, al fine di conoscere l’indirizzo specifico dell’attività svolta dal professionista e la tipologia della clientela – imprese, privati, amministrazioni pubbliche – (la specifica attività svolta costringe il professionista a conservare una serie di documenti, da cui può rinvenirsi la prova delle prestazioni effettuate e non fatturate, ovvero sottofatturate);
  • floppy disk ed altri supporti magnetici al fine di procedere alla loro successiva lettura (se il professionista si avvale di sistemi informatici si provvederà arichiedere il programma di gestione – che per gli studi professionali prevede un archivio clienti – e, dal menù, una stampa dei clienti, al fine di rilevare i nominativi, il tipo di incarico ricevuto, il compenso pattuito e quello incassato). Qualora il professionista non consenta l’utilizzazione degli impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all’accesso, ai sensi dell’art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi all’elaborazione dei supporti elettronici (dischetti, bobine, etc.) fuori dai locali aziendali.

Nel tentativo di rideterminare i compensi, secondo criteri che sembrino più convincenti di quelli dichiarati dal contribuenti, sarà utile rilevare le seguenti informazioni di carattere generale:

  • età del soggetto verificato;
  • anno d’iscrizione all’albo;
  • data di inizio dell’attività (normalmente ad una maggiore anzianità dovrebbe corrispondere una maggiore redditività );
  • eventuale rilevamento dell’attività da uno o da entrambi i genitori;
  • prestigio delle sedi, eventualmente esistenti anche in più comuni, ubicazione ed ampiezza delle stesse;
  • locali adibiti a studio di proprietà del professionista, ovvero utilizzati in locazione;
  • il numero dei dipendenti effettivi e le loro mansioni, nonché il numero dei collaboratori non dipendenti, dei soci o associati e dei praticanti, effettuando una attenta ricognizione delle funzioni svolte da tutti questi soggetti all’interno dello studio, tenendo presente che, specie per ciò che riguarda collaboratori non dipendenti e praticanti, è possibile ipotizzare l’effettuazione di prestazioni non fatturate (i verificatori, di fatto, dovranno constatare se queste figure svolgono funzioni di mero supporto al titolare dello studio, ovvero siano in grado di condurre a conclusione l’intero iter di una prestazione);
  • le spese sostenute per assicurazioni professionali, per consumi energetici, per utenze telefoniche e collegamenti con banche dati;
  • i beni strumentali esistenti o rilevabili dai documenti di acquisto, nonché il livello di automazione dello studio. Dal relativo esame, infatti, si possono formulare le prime considerazioni sulla “importanza” del professionista e sull’indirizzo professionale seguito dal contribuente (occorre comunque considerare di ordinaria amministrazione il possesso di fax, fotocopiatrici, tavoli da disegno luminosi e tecnigrafi);
  • possesso di computer e stampanti (soprattutto le stampanti che, per la particolarità del prodotto finale “disegno su lucido”, necessitano di plotter di memoria ed hanno, generalmente, un rilevante valore economico );
  • il software utilizzato, il cui costo può raggiungere anche alcune decine di milioni, e che spesso caratterizza gli incarichi espletati (i programmi di grafica più in uso presso gli studi di architettura ed ingegneria sono il “RADAR” della Apple Macintosh – tridimensionale, utilizzato nella progettazione di edifici, finalizzato all’architettura strutturale, l’ “AUTOCAD” IBM compatibile, utilizzato nell’arredo e nel disegno, il “MICROSTATION”, bidimensionale, con caratteristiche di rapidità, il “CARTO”, particolarmente costoso, è usato in urbanistica e consente lo sviluppo della cubatura dei palazzi compresi nell’area urbana

identificata dal programma. Il possesso di tale programma è sintomatico di incarichi in aree di sviluppo urbanistico da parte del Comune, essendo conformato al piano regolatore dell’Ente).

Sarà opportuno infine che i verbalizzanti rilevino l’eventuale svolgimento di altre attività. In particolare:

– insegnamento, distinguendo tra scuole superiori, istituti universitari, master e – corsi di specializzazione post-laurea, e scuole private;

  • collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
  • altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • rapporti con Enti pubblici (enti locali, tribunali, ecc.) per consulenze, perizie, collaudi, ecc.

Le ricerche presso amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti

Una volta “inquadrato” il contribuente, i verificatori dovranno procedere al reperimento di tutti gli altri dati utili alla ricostruzione del volume d’affari ,al fine di rilevare le prestazioni rese.

Dal momento che le indagini dovranno essere finalizzate alla individuazione dei clienti, della complessità della prestazione, del numero degli interventi, nonché dei compensi eventualmente liquidati, sarà estremamente utile effettuare le ricerche presso gli stessi uffici ed amministrazioni pubbliche frequentati, che conservano traccia delle prestazioni professionali rese (che li detengono per i controlli, le autorizzazioni e le concessioni di competenza in materia edile ed urbanistica), e che la circolare ministeriale in commento ha analiticamente indicato:

  • Ufficio Tecnico Comunale, ovvero, nei grossi centri, le Divisioni di Ediliziapubblica e privata.

In questo ufficio è possibile acquisire i dati relativi ai progetti di costruzione presentati, alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni, alle comunicazioni di inizio e fine lavori, dalle quali è possibile rilevare l’affidamento dell’incarico di direzione lavori.

Lo stato di carente informatizzazione che caratterizza gli Uffici Tecnici Comunali non sempre consente un’agevole rilevazione dei dati che riguardano l’attività del professionista. Infatti le richieste di autorizzazione, con gli allegati progetti, nonché le comunicazioni, vengono protocollate sotto il nome del richiedente (conduttore, privato committente). L’individuazione del professionista interessato può avvenire, pertanto, solo attraverso l’esame cartolare dei singoli fascicoli.

Per queste ragioni è preferibile che la rilevazione delle informazioni riguardi una pluralità di professionisti, piuttosto che un professionista singolo, accentuando così il momento programmatorio complessivo dell’attività di controllo da parte dell’ufficio, ottimizzando così i costi dell’operazione; Uffici Tecnici Erariali.

In questo ufficio è possibile acquisire i dati relativi agli accatastamenti, alle variazioni planimetriche (per frazionamento, fusione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione totale, demolizione parziale, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazioni), variazione della destinazione, variazione nel reddito, variazione nella qualità, altre variazioni (toponomastica, ecc.).

La rilevanza della prestazione dovrà essere valutata con riferimento al tipo di aggiornamento richiesto ed alla sua consistenza (ampiezza della particella variata, numero delle particelle derivate).

Presso gli Uffici Tecnici Erariali sono in funzione le seguenti procedure informatiche per l’acquisizione di informazioni relative al Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni:

Catasto Fabbricati

Dal 1993 è attiva la procedura di “prenotazione subalterni” che prevede la memorizzazione del cognome e nome del tecnico per ciascuna operazione di prenotazione necessaria per la successiva presentazione di documenti tecnici. Le funzioni di interrogazione di tali dati sono attive presso gli uffici stessi.

Dal 1996 è stata attivata, gradualmente nel corso dell’anno per tutti gli uffici, la procedura DOCFA per la presentazione ed il trattamento dei documenti tecnici di aggiornamento del Catasto Fabbricati. Tale procedura prevede la memorizzazione, per ciascuna pratica presentata, del codice fiscale, del cognome e nome, del numero di iscrizione all’albo del tecnico professionista.

La circolare ricorda che lo stesso Ministero delle Finanze sta provvedendo ad attivare prossimamente negli uffici tecnici apposite funzioni di interrogazioni.

Catasto Terreni

Dal 1989 è attiva la procedura PREGEO per la presentazione ed il trattamento dei documenti tecnici di aggiornamento del Catasto Terreni. Tale procedura prevede la memorizzazione, per ciascuna pratica presentata, del cognome e nome del tecnico professionista.

L’interrogazione dei dati è possibile presso gli stessi uffici tecnici e presso il Provveditorato Opere Pubbliche ove sono conservate le denunce delle opere in cemento armato sottoscritte dal progettista.

I verificatori potranno acquisire informazioni relative ad incarichi specifici (arbitrati, consulenze, collaudi), presso:

  • il Consiglio dell’Ordine professionale della categoria;
  • il Tribunale;
  • il Ministero dell’Industria;
  • l’Ufficio Regionale dei Lavori Pubblici;
  • la Provincia;
  • il Comune;
  • gli Enti di irrigazione e di bonifica;
  • le Comunità Montane;
  • l’Unità Sanitarie Locali, oggi A.S.L.;
  • l’A.N.A.S.;
  • le Ferrovie dello Stato.

Naturalmente, tenuto sempre conto del rapporto ” costi – benefici ” che deve presiedere anche l’attività di verifica, i funzionari esterni valuteranno l’indirizzo e l’estensione delle indagini, che dipenderà dalla specializzazione professionale del contribuente e dal suo raggio d’azione territoriale.

Qualora dalla documentazione reperita nel corso delle operazioni di accesso risultino incarichi affidati da condomini, società di costruzioni, banche, consumatori finali, si procederà all’invio di questionari per riscontrare la natura dell’incarico, il compenso corrisposto, la data e le modalità di pagamento .

Il controllo del volume d’affari

Gli elementi di riscontro acquisiti dovranno permettere l’individuazione di eventuali prestazioni non fatturate, o di prestazioni fatturate per importi incongrui, attraverso il raffronto tra gli incarichi professionali ricevuti dal contribuente e le parcelle emesse.

L’individuazione degli incarichi espletati potrà avvenire, oltre che sulla base delle notizie attinte presso gli enti sopraindicati, anche attraverso l’esame della documentazione extracontabile e dell’altra documentazione acquisita all’atto dell’accesso, dei fascicoli relativi ai clienti, e delle schede o dell’archivio clienti attraverso un’attenta ricognizione dei dati riportati sui supporti magnetici rinvenuti e sull’hard-disk dei personal computer esistenti nello studio (anche se dai dati rilevati dalle ultime verifiche effettuate si riscontra una scarsa “propensione” , da parte dei professionisti, di tenere un archivio clienti) .

In presenza di fatture emesse con causali generiche risulta particolarmente difficoltosa la ricostruzione delle prestazioni rese ed il controllo della congruità dei compensi e pertanto, in tali casi, occorre procedere all’individuazione delle prestazioni professionali attraverso la documentazione acquisita, le risposte ai questionari eventualmente inviati ai clienti e, in ogni caso, in contraddittorio con la parte. Resta ferma, comunque, la sanzionabilità di tale inadempienza per la violazione dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

Gli agenti del Fisco potranno determinare i maggiori compensi sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari, oppure ricorrendo alla tariffa professionale vigente, applicando per ciascuna voce la media tra il minimo e il massimo dell’onorario previsto o il massimo, se giustificato dal prestigio e dalla notorietà del professionista.

La circolare ministeriale ricorda che la legge 4 marzo 1958, n. 143 (art. unico, comma 2, aggiunto dall’articolo unico della legge 5/5/76, n. 340) prevede che i compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili. Tuttavia non si può non dire, che in alcuni casi, specie se si tratta di “giovani professionisti”, si possono riscontrare compensi ” veri ” minori dei minimi tariffari previsti.

Al fine di analizzare compiutamente il dato dei compensi percepiti è opportuno disaggregarlo sulla base della provenienza:

  • da enti pubblici;
  • da ditte (individuali, società, enti, etc.);
  • da professionisti;
  • da privati.

Può essere utile distinguere i compensi dichiarati tra quelli riferibili a prestazioni che richiedono un’attività dello studio e dei mezzi in esso organizzati e quelli che si risolvono in un puro e semplice apporto intellettuale di carattere individuale (docenze, collaudi, talune perizie, etc.).

La scomposizione dei proventi per aggregati omogenei può infatti offrire utili chiavi di lettura al verificatore.

Spesso si constata che i dati contabili sono coerenti, ma altrettanto spesso la coerenza è solo nei saldi finali contabili. Se i dati vengono scomposti ed elaborati in maniera diversa, rispetto alle esigenze della dichiarazione, possono talvolta costituire la spia di irregolarità sostanziali.

In tali casi, nella presunzione che una parte dei proventi propri dello studio sia stata sottratta a tassazione, andranno attentamente osservati soprattutto i rapporti con la clientela non interessata al rilascio della fattura (privati non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo).

Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione delle fatture con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati (la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi -amici , ma non in genere, nei confronti di una grossa massa di clienti).

Si potrà, inoltre, riscontrare presso il Consiglio dell’Ordine se sono state presentate parcelle per il parere o per il visto di congruità necessario al fine di chiedere il decreto ingiuntivo, nei casi in cui il professionista sostenga di non essere stato pagato.

Il controllo delle spese

I verificatori attenzioneranno anche le spese sostenute, in relazione alla loro entità e alla loro inerenza, e l’analisi dovrà improntarsi ad una lettura funzionale dei componenti negativi di reddito in connessione con la natura dei compensi.

Sarà utile distinguere i costi variabili in funzione del volume d’affari. In particolare andrà valutato l’impatto delle spese da cui ci si aspetta un maggior ritorno reddituale, quali gli acquisti di personal computer, di programmi di gestione informatica, e delle spese sostenute per assicurazioni professionali.

Eventuali ingiustificate sproporzioni rispetto ai compensi dichiarati possono costituire l’indizio di una omessa fatturazione di proventi professionali.

Qualora l’attività del professionista si rivolga prevalentemente ad enti pubblici ovvero a società di costruzioni, è possibile estendere il controllo anche alla generalità delle spese dedotte, verificandone la congruità e l’inerenza rispetto ai proventi dichiarati.

Altri controlli e riscontri

Un’ultima serie di indizi può presa in considerazione dai verificatori al fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.

Le caratteristiche reddituali della clientela costituiscono un primo elemento che può assumere rilevanza in via sussidiaria.

Un secondo elemento da prendere in considerazione sono i prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari ed il riscontro di un ammontare degli stessi modesto – attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie – potrebbe confermare l’esistenza di ricavi sottratti all’imposizione.

Un altro elemento – come abbiamo già accennato – può essere costituito dall’appartenenza a circoli di carattere sportivo e non, nonché da manifestazioni di capacità contributiva (possesso d’auto di alta cilindrata, di imbarcazioni, acquisti di immobili, etc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.

In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari, è percorribile la strada (sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta) dell’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, considerato anche che il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quanto meno in modo ricorrente) al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell’attività professionale, del fitto figurativo dei locali (qualora siano di proprietà) ove l’attività viene svolta, e della retribuzione conseguibile da un’attività similare di lavoro dipendente.

Le indagini bancarie

Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.

Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.

L’indagine bancaria è certamente utilizzabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione. (Di FRANCESCO BUETTO)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.