Ingegneri docenti di corsi sulla sicurezza: i requisiti per il ministero del Lavoro

Il parere del Ministero del Lavoro sui requisiti richiesti agli Ingegneri docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Interpello n. 2 del 24 giugno 2015).

L’Ordine degli Ingegneri aveva chiesto se fosse possibile, per l’Ingegnere che si occupa professionalmente di sicurezza e salute sul lavoro, assumere il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmenteintegrando le proprie competenzesulla didattica con un corso formativo proposto dall’Ordine.

Secondo la Commissione “il Decreto 6 marzo 2013 impone a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, di essere in grado didocumentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche – il possesso di uno dei sei criteri identificati dal decreto. Dunque, chi intende svolgere corsi di formazione in tutte le aree, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree”.

Il Decreto 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione per lo svolgimento delle attività di formazione relative alla sicurezza e salute dei lavoratori (Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013 n. 65), in vigore dal 18 marzo 2014, riguarda i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro esclusivamente per i corsi di formazione dedicati ai datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti. Sono quindi esclusi i corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, per Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione e quelli di addestramento.


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Prerequisito, aree tematiche e criteri

Il decreto fissa come prerequisito generale il diploma di scuola secondaria di secondo grado; inoltre, individua tre aree tematiche, in relazione a ciascuna delle quali il formatore-docente deve dimostrare di possedere la qualificazione richiesta, attestando di possedere almeno uno dei sei criteri.

Le tre aree sono:

a) area normativa/giuridica/organizzativa;

b) area rischi tecnici/igienico-sanitari;

c) area relazioni/comunicazione.

I sei criteri, validi per ciascuna area, sono:

1) Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

2) Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, oppure corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

3) Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4) Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5) Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

6) Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di Rspp o di almeno dodici mesi nel ruolo di Aspp (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Ciascuno dei criteri da 2) a 6) è valido unitamente a una delle seguenti specifiche:

a) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione,

b) precedente esperienza come docente:

– per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

– per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza,

c) corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Aggiornamento

La qualificazione è acquisita in modo permanente, ma il formatore deve aggiornarsi con cadenza triennale, tramite:

a) frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

b) attività di docenza nell’area tematica di competenza per un numero minimo di 24 ore.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (18 marzo 2014) per i formatori docenti già qualificati a quella data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

In conclusione, l’Ingegnere che svolge professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datori di lavoro con funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e per lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri indicati dal Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate aree tematiche per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.