Le novità del D.lgs. 81/2008

E’ stato pubblicato il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornato alla versione di aprile 2019.

Le modifiche principali riguardano il decreto in materia di Dispositivi di Protezione Individuale e l’inserimento di nuove norme ed interpelli.

Quali sono le novità

La nuova versione del Decreto 81/08, modifica il Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuali”, gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2. Ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, entrato in vigore il 12 marzo 2019.


Articolo 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

(…)

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

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Viene inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Tale Decreto approva diverse modifiche alla normativa nell’ambito delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, con alto impatto di infortuni mortali.

Inoltre, l’aggiornamento del Testo Unico di aprile 2019, sostituisce il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 “Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche” (’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008).

E aggiorna il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

I nuovi interpelli 

In conclusione, si inseriscono itre primi interpelli del 2019:

  • Interpello n. 1 del 31/01/2019: Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la sicurezza. Possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali;
  • Interpello n. 2 del 15/02/2019: Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
  • Interpello n. 3 del 20/03/2019: Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento.
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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.