Lottizzazione abusiva: quando la confisca scatta anche in caso di prescrizione del reato

Cassazione: se nonostante l’estinzione del reato vi siano gli elementi oggettivi e soggettivi che consentono al giudice di verificare l’effettiva sussistenza della lottizzazione abusiva, deve essere disposta la confisca urbanistica

Non è detto che la prescrizione del reato ‘elimini’ la confisca dell’immobile, poiché in alcuni casi la prescrizione in appello del reato di lottizzazione abusiva non fa venir meno i presupposti per l’adozione della confisca.

E’ questo l’importante principio contenuto nella sentenza 39320/2019 del 25 settembre della Corte di Cassazione, dove si chiarisce che se, nonostante l’estinzione del reato, vi siano gli elementi oggettivi e soggettivi che consentono al giudice di verificare l’effettiva sussistenza della lottizzazione abusiva, deve essere disposta la confisca urbanistica, in maniera proporzionale alle parti del territorio interessate e senza tener conto dell’attuale offensività della condotta.

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Nel caso specifico, la lottizzazione abusiva contestata era riferita al caso della trasformazione fisica e permanente di un terreno a scopo edificatorio attraverso la realizzazione di un campo roulottes. Siccome l’insediamento era stato rimosso da tempo e “l’attuale assetto del territorio era conforme alla legge“, gli imputati erano stati assolti per dichiarata prescrizione del reato dai giudici di appello. Da qui l’ultimo ricorso in Cassazione della Procura generale.

Le regole dell’estinzione per prescrizione

La Cassazione da ragione alla Procura: per la confisca non rileva l’attuale offensività della condotta. Ciò significa che revocare la confisca (cioè il provvedimento ablatorio) in virtù della rimozione dell’insediamento abusivo, della cessazione dell’offensività della condotta e dell’attuale conformità del territorio alla legge, “non sia giuridicamente corretto“.

Quindi, riassumendo, l’estinzione del reato per prescrizione “non è fattore di per sé ostativo all’applicazione della sanzione della confisca”, in base all’art.44, comma 2 del dpr 380/2001 Ciò posto, la confisca in questione ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza, la cui adozione, pertanto, si verifica ogni volta il giudice accerti che vi sia stata una lottizzazione abusiva. Non serve, quindi, la verifica dell'”attuale perdurante offensività della condotta“. 

E’ importante infine sottolineare che la Cassazione chiede di ‘parametrare’ la misura sanzionatoria, che non va applicata cioè indiscriminatamente: in pratica, per la corte suprema l’ampiezza della misura deve “essere, in ogni caso, commisurata, con un criterio di proporzionalità, alle parti del terreno che siano state effettivamente interessate dalla attività lottizzatoria“.

La confisca, in caso di pronunzia di proscioglimento del pervenuto per effetto di prescrizione, per essere disposta, presuppone che il giudice abbia proceduto, sia pure incidentalmente, all’accertamento della responsabilità penale dell’indagato – condizione ineludibile per la confisca anche in caso di prescrizione – sulla base di elementi evincibili dagli atti con un’analisi idonea ad accertare la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.