Maternità e paternità ora anche per i liberi professionisti

 L’indennità di maternità è corrisposta per 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi ed è pari all’80% di 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello della nascita del bambino [1]. La misura dell’indennità è comunque contenuta entro un importo minimale non inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero di un impiegato [2] e un limite massimale non superiore a 5 volte l’importo minimo della prestazione.

Nel caso di associazione professionale la misura dell’indennità deve essere parametrata al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali senza che assuma alcun rilievo la forma in cui viene in concreto svolta l’attività professionale e quindi anche nell’ipotesi di associazione professionale con ripartizione del reddito complessivo tra gli associati in quote.

L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del 6° mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari.   Qualora entrambi i genitori siano liberi professionisti, il padre può fruire dell’indennità che sarebbe spettata alla madre quando questa muoia o sia colpita da grave infermità ma anche quando questa abbandoni la famiglia e/o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L’indennità è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla relativa certificazione, e spetta per il periodo previsto per il lavoro dipendente (5 mesi per l’adozione e 3 mesi per l’affidamento) anche in caso di adozione o affidamento da parte dei liberi professionisti. Viene corrisposta previa presentazione di apposita domanda in carta libera da parte della professionista all’ente di appartenenza a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto.

La domanda deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché dalla dichiarazione attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità per lavoro dipendente (privato/pubblico) o autonomo.

Successivamente, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti dovranno provvedere ai necessari accertamenti.   In caso di interruzione della gravidanza la domanda (che deve essere presentata all’ente competente entro 180 giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza) va corredata da certificato medico rilasciato dall’Ausl che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria.

In caso di adozione o affidamento la domanda deve essere presentata dalla madre all’ente competente entro 180 giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia e deve essere corredata da idonee dichiarazioni attestanti l’inesistenza del diritto all’indennità di maternità per qualsiasi titolo e la data dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia allegando inoltre copia autentica del provvedimento di adozione e/o affidamento. professionisti

Alessandro Marescotti


[1] D.Lgs n. 80/15

[2] D.L. n. 402/81

About Mario Ferraioli 4011 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.