Misure di sicurezza nei cantieri dopo D.Lgs. 81/2008

La normativa di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili deriva dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE, recepita in Italia inizialmente con il D.Lgs. 494/96 e successivamente con il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Come prevenire gli infortuni nei cantieri temporanei o mobili

Il modello prevenzione infortuni da mettere in campo nei cantieri temporanei o mobili deriva dalla direttiva comunitaria 92/57/CEE, recepita in Italia inizialmente dal D.Lgs. 494/96 e successivamente con il Capo I, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

La sua applicazione nel nostro Paese rappresenta un’occasione unica per dare un nuovo impulso ad un settore che per sua natura è palesemente ad alto rischio infortunistico.

Le novità disposte dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 il legislatore, in attuazione della legge delega n. 123/2007, ha provveduto ad un primo riordino della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa quella riferita ai cantieri temporanei o mobili.

Il titolo IV e gli allegati dal X al XXIII trattano in via esclusiva la materia dei lavori edili o di ingegneri civile, ma ai cantieri si applicano anche gli altri titoli, ad eccezione del titolo II.

Nomina dei Coordinatori per la Sicurezza

La novità, probabilmente più eclatante per l’impatto che determina sul quotidiano, è rappresentata dalla riformulazione dei casi in cui il committente o responsabile dei lavori è obbligato a designare i Coordinatori per la sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 90, commi 3 e 4, dispone la designazione dei coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) nei “cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti”.

Tuttavia, al successivo comma 11 del medesimo articolo 90, il legislatore ha introdotto una limitazione, poi riveduta dal D.Lgs. 106/2009, in caso di lavori privati.

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I compiti dei Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri

Anche sul versante dei compiti dei coordinatori per la sicurezza si registrano alcune novità.

Per quanto riguarda il coordinatore per la progettazione, agli obblighi previsti dal precedente decreto, si aggiunge quello di coordinamento del corretto adempimento dell’obbligo del committente o del responsabile dei lavori di cui all’articolo 90, comma 1. Ma anche per i “vecchi” compiti si rilevano

delle novità in merito ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 e allegato XV) e ai contenuti minimi del fascicolo (allegato XVI).

La definizione della nuova figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria determina l’unica sostanziale differenza dei compiti del coordinatore per l’esecuzione: il coordinatore per l’esecuzione è chiamato ad un’azione di controllo sull’opera di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati in appalto e delle disposizioni e prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria che può determinare, nel caso sia negativo e previa contestazione scritta, causa di comunicazione al committente o al responsabile dei lavori al fine della sospensione del lavoro o della risoluzione del contratto.

La formazione

Anche sulla formazione professionale dei coordinatori si registrano novità importanti.

L’allegato XIV, infatti, ridefinisce i contenuti dei corsi di formazione in maniera più compiuta rispetto al passato, stabilendone anche le modalità di tenuta.

Si segnala, infine, la scomparsa dell’incomprensibile norma, di cui al comma 2 del D.Lgs. 494/96, che esonerava dalla partecipazione al corso i dipendenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

Gli obblighi dell’impresa affidataria

La novità più importante delle nuove disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è rappresentata sicuramente dall’articolo 97, sugli obblighi dell’impresa affidataria.

Finalmente è stabilito giuridicamente che l’appaltatore è da considerarsi l’attore protagonista dell’esecuzione dei lavori e che a costui vadano attribuiti gli oneri derivati da tale posizione.

All’appaltatore sono attribuiti, oltre all’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’applicazione

del PSC, quelli della promozione della cooperazione e coordinamento, compresi quelli relativi all’attuazione degli articoli 95 e 96, svolti nei confronti delle proprie imprese subappaltatrici e subaffidatarie, senza che ciò richieda la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

Primariamente deve eseguire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, in un certo senso garantendola al committente o responsabile dei lavori, che dovranno comunque effettuarla ai sensi dell’articolo 90; il tutto, facendo esplicito riferimento a quanto indicato all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Un altro obbligo è quello di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio; ciò deve avvenire prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione, che ha il compito di assicurare la coerenza dei POS al PSC. Verifica da compiersi entro quindici giorni.

Infine si estende all’appaltatore l’obbligo, già in capo al committente, di non ribassare i costi della sicurezza direttamente sostenuti dai subappaltatori.

Fonte

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.