Opere in cemento armato interdette ai geometri anche se un ingegnere firma i calcoli

Il Tar Campania giudica illegittimo il progetto allegato al permesso di costruire, perché firmato da un tecnico privo delle competenze richieste dalla legge.

La progettazione di un’opera in cemento armato non può essere affidata ad un geometra, neanche se questi si avvale della collaborazione di un ingegnere o di un architetto per la controfirma dei calcoli. Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 2684/2020.

Opere in cemento armato, il caso

Il Tar si è pronunciato su una lite nata tra due vicini. Uno dei due aveva ottenuto il permesso di costruire e avviato la realizzazione di un fabbricato. L’altro aveva impugnato il permesso di costruire lamentando la sua illegittimità per una serie di ragioni, tra cui il fatto che il progetto allegato, riguardante una costruzione in cemento armato, fosse stato firmato da un geometra.

Il vicino che stava portando a termine la costruzione aveva però risposto che il geometra si era avvalso della collaborazione di un architetto, che aveva controllato la correttezza dei calcoli relativi alle strutture in cemento armato.

Opere in cemento armato, competenza di ingegneri e architetti

I giudici hanno accertato che il progetto allegato al permesso di costruire risultava sottoscritto da un geometra, “come tale non abilitato alla progettazione di costruzioni con cemento armato” in base all’articolo 16, lett. m) del Regio Decreto 274/1929, della Legge 1086/1971, e della Legge 64/1974, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, e della Legge 144/1949 sulla tariffa professionale.

Dopo questo preambolo, i giudici hanno affermato che “la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato”. L’unica eccezione, ha ricordato il Tar, è costituita dalle “costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone”.

Una volta affermato che la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato è riservata a ingegneri e architetti, il Tar ha aggiunto che non è sufficiente la presenza di un ingegnere o un architetto che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli.

L’incarico di progettazione, hanno concluso i giudici, deve essere affidato fin dall’inizio all’ingegnere o all’architetto che se ne assumono la responsabilità.

Tornando al caso specifico, il Tar ha appurato che il progetto era stato sottoscritto solo dal geometra e che l’architetto indicato come cofirmatario dei calcoli risultava solo come direttore dei lavori. Sulla base di questi motivi, il permesso di costruire è stato giudicato illegittimo. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.