Organismi paritetici: nota dell’8 giugno con i chiarimenti del Ministero

Non sanzionabile la mancata collaborazione. Commenti di Lorenzo Fantini e Rocco Vitale

ministero-lavoro-454x260Con una Nota dell’8 giugno 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prova a far luce su uno dei temi più controversi nell’ambito di salute e sicurezza sul lavoro, almeno dall’emanazione del D.lgs 81/08 in avanti. Vale a dire la collaborazione con gli Organismi paritetici.

Di fatto, non si può parlare di una vera e propria nuova chiave di interpretazione della normativa sulla tematica. La Nota punta semmai a chiarire i temi spinosi, rispondendo ad alcuni quesiti in merito al rapporto con gli Organismi paritetici.

Ecco allora che si possono rilevare precisazioni interessanti che evidenziano anche il significato del termine ‘collaborazione’ e l’importanza dell’effettività e adeguatezza della formazione erogata, anche nel caso della mancata collaborazione con gli organismi indicati al comma 12, articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, la Nota precisa che la collaborazione, in base all’Accordo del 25/07/2012 (ossia le linee interpretative degli Accordi del 21 dicembre 2011) “non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli Organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa”.

La Nota interviene poi più in generale sul tema della sanzionabilità della mancata collaborazione, facendo riferimento anche agli Organismi paritetici che non hanno requisiti normativi: a tal proposito precisa che, il datore di lavoro “è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge (…), qualora sussistano contestualmente entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12, D.lgs. n. 81/2008: che l’organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.: edilizia) e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25/07/2012)”, specificando, come precedentemente enfatizzato, che l’Accordo del 25/07/2012 indica come tale ‘collaborazione’ “non impone necessariamente al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli Organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa”.

Infatti, fermo restando quanto già indicato ai fini della legittimazione all’attività formativa, la Nota ricorda che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza. “Laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.

Significativa anche l’indicazione relativa al fatto che, se in sede ispettiva si riscontra la carenza dei requisiti previsti dalla norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, “si deve disconoscere la sua qualità di Organismo paritetico”.

Una precisazione anche riferita al comparto edile, dove la Circolare n. 13/2012Individua le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. E di conseguenza – con riferimento al contenuto della Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 – si indica che “solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi ‘Organismi paritetici’ ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi Organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art. 37 del Testo Unico’. Ne consegue dunque che è pertanto “fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell’Organismo paritetico”.

FONTE: AIFOS

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.