Ponteggi sospesi: definizione e norme sulla sicurezza

Alla sicurezza dei ponteggi sospesi nei lavori in quota e’ dedicato l’ allegato V parte II par 4.4. del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico sicurezza sul lavoro

ponteggio sospeso

Alla sicurezza dei ponteggi sospesi è dedicato l’allegato V parte II par 4.4. del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL).

Per “ponte sospeso” si intende un ponte privo di piloni e/o sostegni intermedi, il quale è dotato dunque di appoggi soltanto in corrispondenza delle sue estremità.

Alla luce di ciò, viene immediatamente disposto un preciso limite di portata: sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo. Su di essi non devono inoltre stazionare più di due persone alla volta, e devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.

Dal canto loro, i ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezze maggiori di metri 1,50. In questo caso, il numero massimo di persone che possono trovarsi sul ponte è stabilito dal produttore.

di Roberto Codebo’

About Mario Ferraioli 4038 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.