Prevenzione incendi: cosa cambierà nella valutazione del rischio incendio?

 Il documento previsto dall’art. 28 (Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) del D.Lgs. 81/2008 contiene la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro con l’obiettivo di individuare i pericoli e rischi dell’attività svolta e programmare idonee misure di prevenzione e protezione.

Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio “per tutte le aziende dove operi almeno un dipendente o figura ad esso equiparata”. Ed è il datore di lavoro a redigere il DVR in quanto la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile.

In particolare la redazione del DVR “avviene in collaborazione con l’RSPP ed il medico competente, previa consultazione del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)”. E per sua natura, il DVR “è un documento dinamico che sarà aggiornato periodicamente, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29)”. E a seguito della rielaborazione del DVR “le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

A soffermarsi in questi termini generali sulla valutazione dei rischi secondo il D.Lgs, 81/2008 è il documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, che, partendo da questa presentazione generale, affronta le ricadute, sulla valutazione dei rischi, dei tre importanti decreti del 2021, in materia di prevenzione incendi, che porteranno, gradualmente, all’abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Ne parliamo nell’articolo con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

  • La valutazione del rischio incendio secondo il DM 10 marzo 1998
  • La valutazione del rischio incendio con il nuovo DM 3 settembre 2021
  • I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio e le misure di prevenzione

La valutazione del rischio incendio secondo il DM 10 marzo 1998

Il documento ricorda che fino alla prossima e non lontana (29 ottobre 2022) entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 (decreto Minicodice) – recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, procede alla valutazione dei rischi d’incendio nel luogo di lavoro applicando quanto disposto nel DM 10 marzo 1998.

Fino ad allora – con l’entrata in vigore del DM 3 settembre 2022 si arriverà all’abrogazione completa del DM 10 marzo 1998 – “a norma dell’art. 2, comma 4, il Datore di lavoro valuta il livello di rischio d’incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I del medesimo decreto:

  • livello di rischio elevato;
  • livello di rischio medio;
  • livello di rischio basso”.

E “all’esito della valutazione dei rischi d’incendio:

  1. adotta le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio di cui all’art. 3, secondo i criteri di cui agli allegati dal II al VII e, più in dettaglio, con riferimento a:
  1. riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio (allegato II);
  2. realizzazione delle vie e delle uscite di emergenza (allegato III);
  3. realizzazione delle misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento (allegato IV);
  4. estinzione di un incendio (allegato V);
  5. efficienza dei sistemi a protezione antincendio (allegato VI);
  6. informazione e formazione ai lavoratori sui rischi d’incendio (allegato VII).
  1. organizza, pianifica ed effettua il controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui all’art. 4;
  2. adotta, secondo l’art. 5, le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII;
  3. designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, a norma del d.lgs. 81/08 e s.m.i., secondo l’art. 6;
  4. assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX, secondo l’art. 7”.

La valutazione del rischio incendio con il nuovo DM 3 settembre 2021

Come già indicato in precedenza, con l’entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, “la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto”:

  1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
  2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
  3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).
  4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi)”.

Il documento sottolinea che il DM 3 settembre 2021 “riguarda tutti i luoghi di lavoro”, mentre l’allegato I del decreto “solo quelli a basso rischio d’incendio”. E dunque “per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre (art. 3, comma 4), anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che, in ogni caso, per i luoghi di lavoro, privi di regola tecnica, che non possono considerarsi a ‘basso’ rischio il Codice è l’unico riferimento cogente applicabile”.

In definitiva a norma del punto 1, comma 2, dell’allegato I, “il Datore di lavoro, prioritariamente, verifica il campo di applicazione del d.m. 3 settembre 2021 in riferimento al luogo di lavoro e, di conseguenza, potrà applicare l’allegato I, ove il luogo di lavoro possa considerarsi a basso rischio di incendio, ovvero dovrà applicare il Codice, ove lo stesso non possa considerarsi tale”.

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio e le misure di prevenzione

Si ricorda che ai fini dell’applicazione DM 3 settembre 2021, “sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese quindi nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
  2. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  3. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Con riferimento alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo i criteri esposti al punto 3 dell’allegato I, “le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate al punto 4 (Strategia antincendio) dell’allegato I” con riferimento a:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Controllo dell’incendio
  • Rivelazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Il documento segnala poi che alcuni punti della Strategia antincendio – ad esempio i punti 4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA) e 4.4 Controllo dell’incendio – “sono da correlare agli altri due nuovi decreti”.

Nel documento Inail si ricordano poi:

  • “i doveri del Datore di lavoro, inerenti i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”, che sono disciplinati dal DM 1 settembre 2021 (per le proroghe inerenti l’articolo 4 del DM si può fare riferimento all’articolo “ Il DM 1 settembre 2021 e le proroghe per il tecnico manutentore”);
  • gli aspetti inerenti “la formazione dei lavoratori, la designazione, la formazione e l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio” che sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021.

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail che, anche in relazione alla valutazione dei rischi, si sofferma sulle competenze del RSPP e sulle connessioni con il Codice di prevenzione incendi. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.