PROFESSIONE: Basta la Scia se si demolisce e ricostruisce a volumetria inalterata

costruzioneCon le modifiche alla materia edilizia apportate di recente dal decreto “Sblocca Italia” [1] basta la Scia e non serve il permesso a costruire se, per sostituire abbattere e ricostruire un manufatto, ferme restando le volumetrie originarie: per esempio, nel caso si debba eliminare la copertura in amianto di un edificio e si decide di abbatterlo integralmente e ricostruirlo in blocchi di calcestruzzo, edificando quindi un nuovo manufatto. L’importante è che il volume sia uguale o inferiore al precedente; a tal fine la sagoma potrebbe anche essere diversa.

Nessun abuso edilizio [2], quindi, a chi effettua opere di demolizione e ricostruzione in assenza di permesso a costruire. L’intervento, che pure rientra nella ristrutturazione edilizia e non nella manutenzione straordinaria, risulta comunque realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in quanto è considerato di portata minore.

È questo l’importante chiarimento fornito l’altro ieri da una sentenza della Cassazione [3]. Secondo la Corte, gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati alla procedura semplificata della Scia (sempre che non si tratti di opere rientranti in zona paesaggisticamente vincolata) e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell’edificio.

La Corte ha rigettato l’interpretazione di un PM secondo cui la demolizione e ricostruzione del manufatto prima ricoperto da fibre di amianto costituirebbe un intervento di manutenzione straordinaria. In realtà si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia così come inteso dal “decreto del fare” rimasto inalterato anche a seguito dell’intervento del decreto “sblocca Italia” che però, per effetto di esso, per il mancato aumento della volumetria non richiedeva alcun permesso a costruire.

RIP: www.laleggepertutti.it


[1] L. 164/2014.

[2] Art. 44 co. 1 lett. b) Dpr 380/01

[3] Cass. sent. n. 48947/2015 dell’11.12.2015

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