PROFESSIONE: Se il cliente non paga la ritenuta, professionista non responsabile

l titolare di Partita Iva non è responsabile in solido con il sostituto di imposta se quest’ultimo trattiene l’importo della fattura destinato al fisco senza versarlo.

professionista imposte

l tuo cliente, sostituto di imposta, non ti ha pagato la ritenuta d’acconto ed è imminente la comunicazione dei dati per la dichiarazione dei redditi? Una scena che si ripete annualmente, specie per chi emette numerose fatture. Una corsa contro il tempo per professionisti e altri titolari di partita Iva che paventano di dover rispondere personalmente del mancato versamento dell’imposta, così pagando due volte le tasse sulla stessa prestazione. Ora però arriva una buona notizia: con una recente sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subìto la tassazione (ossia di aver ricevuto dal cliente la somma fatturata, ma al netto della ritenuta d’acconto); egli non ha pertanto colpa se il sostituto opera la ritenuta, ma non la versa.

Insomma, il titolare di partita Iva non deve preoccuparsi se non riceve, per tempo, l’attestazione di avvenuto pagamento della ritenuta. L’importante è poter dimostrare di aver pagato le proprie tasse, ossia di aver ricevuto la somma fatturata, senza la ritenuta (il che richiede che il versamento sia avvenuto con strumenti tracciabili come un bonifico o un assegno).

La vicenda

L’Agenzia delle Entrate, dopo un controllo formale nei confronti di un dipendente, gli imponeva il pagamento di una differenza sull’Irpef per ritenute d’acconto non versate dal sostituto. Il contribuente, però, dopo aver presentato ricorso, ha visto la propria tesi accolta sia in primo che in secondo grado.

Nessuna responsabilità solidale

Cade quindi la tesi, sostenuta dal fisco, della responsabilità solidale tra il sostituto d’imposta e chi ha erogato il servizio, così liberando quest’ultimo per il caso in cui il primo non abbia versato la ritenuta. La legge, del resto, è chiara: il sostituìto è coobbligato solidale solo se il sostitùto ma solo nel caso in cui quest’ultimo non solo omette di versare le ritenute, ma ha omesso di effettuarle “a monte” sulle somme corrisposte al percipiente-sostituito. Se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente–sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l’erario può agire solo verso il sostituto. Insomma, il professionista ha diritto allo scomputo sulla base delle “ritenute operate”. Chi già percepisce le somme al netto della ritenuta operata, ma non versata dal sostituto è legittimato a detrarla, non potendo pagare due volte, e certo non per sua colpa, l’imposta dovuta.

Questa tesi, peraltro, era già stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate con una risoluzione del 2009, ove si era ammesso che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a provare l’importo effettivamente percepito.

La dichiarazione sostitutiva del professionista

Nei casi in cui fattura e documentazione siano prodotte nel controllo formale, il professionista-contribuente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che i documenti attestanti il pagamento si riferiscono ad una fattura regolarmente contabilizzata: nei controlli formali, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la dichiarazione sostitutiva accompagnata da fattura, in cui è generalmente indicata la ritenuta, e documentazione bancaria ha valore probatorio equipollente alla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

FONTE: Legge per tutti

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