PROFESSIONE: Per il Consiglio di Stato sono leggittimi gli incarichi gratuiti ai professionisti

L’organo costituzionale dà ragione al Comune di Catanzaro che ha pubblicato un bando per la redazione del PSC nel quale si evidenzia che le prestazioni non avranno compensi

Tavolo_lavoro_ingegnereConferire incarichi gratuiti a professionisti per la redazione del Piano Strutturale Comunale? Ora si può. A sentenziarlo è il Consiglio di Stato, che quindi dà ragione al bando indetto il 17 febbraio 2016 dal Comune di Catanzaro per “il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito per la formazione dello staff di progettisti esterni per la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)”. Una sentenza che arriva dopo annose polemiche e contestazioni da parte degli Ordini professionali del territorio e lo stop al bando formulato dal Tar della Calabria lo scorso dicembre, in seguito al ricorso presentato proprio dagli Ordini locali, spalleggiati dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, affermando, in sostanza, che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara d’appalto. La prestazione stessa, dunque, non può essere svolta a titolo gratuito.

Ora, invece, il Consiglio di Stato, dopo il parere favorevole anche della Corte dei Conti, certifica le convinzioni degli amministratori locali calabresi. In una nota ufficiale il Comune di Catanzaro fa notare che l’ente “risparmierà più di mezzo milione di euro, essendo questa la differenza tra la stima del costo delle prestazioni professionali a tariffa (800 mila euro) e la previsione di 250 mila euro per i rimborsi spese da assegnare, in maniera documentata, ai professionisti incaricati gratuitamente. Il bando, inoltre, era strutturato in modo da garantire comunque la comparazione delle offerte e la serietà e trasparenza in fase di scelta del contraente professionista incaricato”.

Il Consiglio di Stato ha smentito il Tar adducendo la piena ed assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, affermando che l’incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio della onerosità degli appalti pubblici e che anzi la gratuità della prestazione giova “alla salvaguardia ed al contenimento della spesa pubblica”. Il Consiglio di Stato, inoltre, nei fatti equipara l’incarico gratuito ad un contratto di sponsorizzazione con un’evidente “utilità” per il professionista che può usare promozionalmente l’immagine della cosa di titolarità pubblica.Insomma, l’ingegnere e l’architetto potranno “rivendersi” sul mercato il loro operato, dimostrando di aver lavorato con competenza per un ente pubblico, arricchendo il proprio curriculum.

E il comune di Catanzaro rincara la dose, sottolineando l’importanza di una vittoria che però non deve essere vista come una contrapposizione “muro contro muro” con gli Ordini professionali. Ordini che “devono utilizzare questa sentenza per iniziare un nuovo percorso istituzionale finalizzato ai principi fondamentali dell’Unione Europea relativi alla libera concorrenza e alla libertà di mercato. Principi che se opportunamente e correttamente perseguiti consentiranno a tutti gli iscritti agli Ordini professionali, con parità di trattamento e non discriminazione, di conseguire chance di miglioramento della propria qualità e immagine professionale”.

Dichiarazioni di senso completamente contrario invece nel comunicato che tutti gli Ordini e Collegi di Catanzaro (Ingegneri, Architetti, Geologi, Commercialisti, Geometri, Agronomi e Periti Industriali) qualche tempo fa avevano confezionato per condannare un bando ritenuto “offensivo nei riguardi della dignità professionale di tutte le categorie abilitate alla redazione del PSC”, un bando che “contrasta fermamente contro tutti i principi cardini, nazionali ed europei, che sovrintendono all’affidamento di pubblici incarichi nonché con la legislazione nazionale che regola la suddetta materia”.

I professionisti calabresi ricordano che il comma 6° dell’art. 7 del decreto legislativo 165/2001, che disciplina la materia dei presupposti per gli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, prevede fra i fondamenti per il conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso. Ma non solo: le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (artt. 2229 e segg.) e quelle sulla concorrenza fra professionisticoncorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto in Costituzione (art. 36) della remunerazione del lavoro. “A rafforzare tale principio concorrono nello specifico sia le citate norme sui lavori pubblici che quelle proprie sulle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione, coordinamento e collaudo nel campo dei LL.PP. (artt. 90 e segg. del D.Lgs 163/2006 s.m.i.)”.

L’offerta gratuita di incarichi professionali, nell’ambito di procedure selettive attivate dalle pubbliche amministrazioni, dunque, prefigurerebbe, sempre secondo gli Ordini professionali, una violazione del principio della libera concorrenza che si basa sul confronto comparativo fra offerte di tipo economico. “Inoltre – scrivono i professionisti catanzaresi – consentirebbe di restringere la potenziale platea concorrenziale in quanto avvantaggerebbe sempre di più, in modo ingiusto, quei professionisti che partecipando a titolo gratuito avrebbero la possibilità di implementare il loro curriculum professionale”.

Altra questione posta dagli Ordini, la qualità delle prestazioni, in quanto l’annullamento del compenso la abbasserebbe pericolosamente“con conseguente compromissione dei requisiti di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l’azione pubblica, per non tacere di eventuali brecce corruttive che potrebbero crearsi proprio per l’assenza del fattore economico”.
Senza dimenticare, infine, che “l’offerta gratuita di incarichi esterni a beneficio di pubbliche amministrazioni è da ritenersi vietata anche dal divieto di concorrenza sleale che, sancito dall’art. 2598 codice civile nei rapporti fra aziende, si applica anche nei rapporti fra professionisti, non solo perché il diritto dell’Unione europea non fa differenza fra aziende e liberi professionisti, ma anche perchè il codice civile prevede all’art. 2601 che: ‘quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria”. (di Roberto Di Sanzo)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.