PROFESSIONE: Documento di gara unico europeo, pubblicate le indicazioni del Mit

modello_gara_europeo-640x360E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio, la Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) con le linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (Dgue) previsto dall’articolo 85 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e adottato in tutti i paesi Ue con regolamento Ue 2016/7 del 5 gennaio 2016 (scarica qui il modello).

Le Linee guida forniscono alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni per utilizzare il Dgue nel quadro della normativa nazionale, prevedendo un periodo di sperimentazione nell’applicazione del formulario. Lo scopo è disemplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Campo di applicazione
Il Dgue servirà a professionisti e imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di cause di esclusione in fase di domanda di partecipazione ad una gara e di presentazione delle offerte.
Andrà utilizzato obbligatoriamente dalle stazioni appaltanti per le procedure di affidamento di contratti di:
• appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali;
• concessione e partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice degli appalti;
• importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice.
• procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, c. 2, lettera a).

Sarà invece a discrezione della singola stazione appaltante l’utilizzo del Dgue per:
• gli altri casi previsti dal predetto art. 63;
• l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 € (art. 36, comma 2, lettera a).

Il Dgue, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d’appalto, il formulario per il Dgue, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore per l’autorizzazione al subappalto.

Formato
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara, anche con appositi richiami nel modello di formulario, tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel Dgue.
Dal 18 aprile 2018, il Dgue sarà disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea o in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio Dgue elettronico. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel Dgue avvalendosi delle funzionalità del servizio Dgue elettronico.

Struttura
Il Dgue sostitusce i certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di:
• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione (art. 80 del Codice);
• soddisfare i pertinenti criteri di selezione (art. 83);
• rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare (art. 91).

Il Dgue è articolato in sei Parti:
Parte I: informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazioneaggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte II: informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.
Parte III: autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara (art. 80 del Codice). Sezione A: motivi di esclusione legati a condanne penali; Sezione B: motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali; Sezione C: motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.
Parte IV: informazioni relative ai requisiti di selezione (art. 83 del Codice): requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali e informazioni relative alle certificazioni di qualità.
Parte V: autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati (art. 91 del Codice).
Parte VI: dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti. (FONTE: ingegneri.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.