PROFESSIONE: Normativa, documentazione e montaggio del Ponteggio Metallico

Le Definizioni, La Normativa, Le Autorizzazioni, La Documentazione E Il PIMUS. a cura dell’Ing. Luca Veglianti (Vice presidente Commissione Manutenzioni Edilizie),

ponteggi_2Intanto i ponteggi sono “dispositivi di protezione collettiva, opere provvisionali, cioè strutture di servizio di tipo temporaneo non facenti parte integrante della costruzione, ma allestiti o impiegati per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie”. E se i ponteggi sono utilizzati per i lavori in quota, con lavoro in quota – Art. 107 D.Lgs. 81/2008 (TU) – si intende l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. E (Art. 122 TU) nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.

La relazione dopo essersi soffermata sulle figure professionali interessate (coordinatori per la sicurezza, RSPP, progettisti, …) e sui piani di sicurezza, riporta le indicazioni relative ad alcune tipologie di ponteggi: – tubo e giunti: “per le sue caratteristiche di flessibilità, robustezza e manutenzione contenuta, il sistema a ‘tubo e giunto’ è quello che, nel tempo, ha soppiantato definitivamente il sistema di ponteggio in legno.

Con questo sistema si può eseguire qualsiasi tipo di opera provvisionale, sia tradizionale che speciale. Se la flessibilità è il suo principale vantaggio, gli aspetti negativi di questo sistema sono sicuramente il peso della struttura, necessità di maestranze qualificate, maggiori tempi di montaggio e smontaggio e di conseguenza costi più alti; – a telai prefabbricati: il sistema a ‘telaio prefabbricato’ si presenta nei due schemi strutturali a portale e ad acca con due tipologie di attacchi: a perni e a boccole. Non ha la stessa flessibilità del sistema precedente, ma per strutture architettoniche lineari e non complesse può essere una valida alternativa al sistema a tubi e giunti. Non ha la robustezza di quest’ultimo, tuttavia i vantaggiosi costi iniziali d’acquisto, la velocità della messa in opera, la facilità di trasporto e i costi di manutenzione accettabili lo rendono economicamente competitivo; – multidirezionali: il sistema definito a ‘montanti e traversi prefabbricati’ (multidirezionale) si basa su tre semplici elementi: il montante, la diagonale e il corrente. Il cuore del sistema è una piastra ottagonale di collegamento (dotata di Testo Unico Sicurezza Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri temporanei e mobili. otto forature sagomate) posizionata sul montante, a passo costante di 50 cm, su cui convergono correnti e diagonali. Questi elementi vengono fissati con un cuneo, incorporato in modo centrico sulle piastre di giunzione che elimina il gioco e garantisce la necessaria stabilità. Il sistema multidirezionale ha infatti la solidità e la flessibilità del sistema a tubo e giunto e la leggerezza e la velocità di montaggio e smontaggio di quello a telai prefabbricati”. Il relatore si sofferma poi sullenorme contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riguardano i ponteggi metallici.

Riportiamo alcune indicazioni tratte dal Testo Unico: – deposito di materiali sulle impalcature (Art. 124): Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio;

lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro;

– disposizione dei montanti (Art. 125): L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato;

– parapetti (Art. 126) Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. Nell’allegato XVIII sono riportate ulteriori indicazioni relative ai parapetti;

– ponti a sbalzo (Art. 127): Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità; – sottoponti (Art. 128): Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni;

– andatoie e passerelle (Art. 130): Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

Viene affrontato anche il tema dell’autorizzazione ministeriale – soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico – e sulla Circolare n. 29 del 27 agosto 2010. Secondo la circolare la “validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, […] si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale […] riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale e non l’impresa utilizzatrice. Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto rinnovo decennale”.

Senza dimenticare che, in materia di manutenzione e revisione (art. 137), il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro ‘deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione’. Sono poi riportate diverse norme particolari (art. 138): ‘le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri’. Concludiamo ricordando che la relazione, che affronta vari aspetti dell’Allegato XVIII e dell’Allegato XIX del TU (intavolati, trasporto dei materiali, verifiche durante l’uso dei ponteggi metallici fissi, …), si sofferma poi sul piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), “un documento operativo predisposto dall’impresa che monterà il ponteggio, ogni qual volta si realizzi un impalcato o altra opera provvisionale. Definisce nel dettaglio le procedure che il personale addetto al montaggio deve adottare per un corretto montaggio del ponteggio al fine di garantire la sicurezza degli operatori”. È un documento che “a partire da quelli già esistenti (libretto del costruttore, disegno esecutivo…) completa le informazioni sull’opera provvisionale da impiegare in relazione al contesto”. Senza dimenticare che: “deve essere redatto per ogni ponteggio; nel caso di più ponteggi saranno redatti più PIMUS; per i ponti su ruote sono previste deroghe se rispettano i requisiti dell’All. XXIII”.

Il D.Lgs. 81/2008 indica che (Art. 136) ‘il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati…’. L’intervento riporta poi in chiusura precise indicazioni sul progetto del ponteggio, con riferimento anche alle condizioni del vento e alle condizioni di carico. “ Aspetti documentali progettuali e pratici relativi alla presenza di Ponteggi Metallici nei Cantieri temporanei e mobili”,

DI Luca Veglianti

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.