PROFESSIONE: Periti industriali, non basta il diploma, ci vuole la laurea

Un emendamento approvato dalla Commissione Istruzione del Senato modifica il Dl sulla funzionalità scolastica: una novità che andrà a incidere direttamente sui requisiti d’accesso alla professione dei periti industriali

peritoUn emendamento al Disegno di legge n. 2299 di conversione del decreto-legge n. 42 sulla funzionalità del sistema scolastico e dellaricerca, approvato dalla commissione Istruzione del Senato stabilisce che iI titolo di perito industriale spetterà solo ai possessori della laurea. I periodi dipraticantato e i titoli di studio maturati prima della data di entrata in vigore della nuova legge sono fatti salvi per un periodo di cinque anni.

L’emendamento e il relativo subemendamento approvati in sede referente dalla Commissione intervengono, con l’inserimento di un articolo 1-bis, sull’ordinamento professionale dei periti industriali (Legge n. 17 del 2 febbraio 1990), prevedendo che il titolo di perito industriale spetti non più “ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici”, bensì “a coloro che siano in possesso della laurea prevista dall’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al Dpr n. 328 del 5 giugno 2001”.

In base alla disposizione citata agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico,geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della Legge n. 30 del 10 febbraio 2000, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l’esame di Stato.

A tal fine l’emendamento in esame apporta ulteriori modifiche anche all’articolo 2 della Legge n. 17/1990 e prevede altresì che oltre quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 17 del 2 febbraio 1990, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.

Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente. (FONTE: PERITI.INFO)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.