PROFESSIONE: Progettazione con calcoli complessi, nullo il contratto con il geometra

La Cassazione chiarisce nuovamente le competenze professionali di ingegneri, architetti e geometri nella realizzazione delle strutture

Foto: goodluz©123RF.com
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Il contratto di affidamento della progettazione e direzione lavori ad un geometra è nullo se la progettazione richiede l’esecuzione di calcoli, anche parziali, in cemento armato. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2913/2020.

Competenze di ingegneri e geometri, il caso

Nel caso preso in esame, il committente aveva chiesto la risoluzione del contratto per la realizzazione di una casa rurale per la presenza di alcuni vizi dell’opera.

Il Tribunale ordinario aveva condannato l’appaltatore e il progettista della costruzione e direttore dei lavori (un geometra) al pagamento delle somme necessarie per l’eliminazione dei vizi. Successivamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile anche un altro professionista coinvolto nella realizzazione dell’opera, autore dei calcoli in cemento armato e direttore dei lavori.

Dopo aver accertato che il progettista della costruzione non possedeva la qualifica di ingegnere né di architetto e che la costruzione poteva essere classificata come complessa, la Corte d’Appello aveva giudicato nullo il contratto di affidamento della progettazione e della direzione lavori stipulato con il geometra.

La Corte d’Appello aveva inoltre affermato che l’appaltatore aveva fatto affidamento su un progetto redatto da un soggetto privo dei requisiti tecnici professionali, mentre avrebbe dovuto condurre delle verifiche ed informare il committente, e che il secondo direttore dei lavori, anche autore dei calcoli statici, era corresponsabile dei vizi perché avrebbe dovuto vigilare sul cantiere.

Competenze di ingegneri e geometri e ‘costruzioni modeste’

La Cassazione ha ricordato che i geometri possono progettare strutture ordinarie, che non richiedono calcoli complessi.

 Come si legge nella sentenza, “il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’articolo 16, lettera m) del RD 274/1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle”.

I giudici hanno sottolineato che, per la valutazione della complessità, non è determinante l’utilizzo del cemento armato, “ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso”, ma il fatto che la costruzione sorga in una zona a rischio sismico. In questo caso, sostiene la Cassazione, ogni intervento edilizio deve attenersi alla Legge 64/1974, che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Nel caso esaminato, l’edificio sorgeva in zona a rischio sismico elevato ed era composto da due piani fuori terra, con struttura portante in cemento armato costituita da travi e pilastri. Ricorrevano quindi entrambe le condizioni (zone sismica e architettura complessa) per ritenere che l’opera fosse fuori dalle competenze del geometra.

La Corte ha quindi giudicato contraria alla legge la prestazione professionale svolta dal geometra. Per questo motivo, ha confermato la nullità del contratto, ma anche le responsabilità dell’appaltatore e dell’altro professionista. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.