PROFESSIONE: Regole per stabilire il compenso dell’ingegnere, dell’architetto e del geometra

assicurazione-ingegneriNell’esercizio dell’attività professionale, il professionistatecnico può incorrere in responsabilità penale, civile, contrattuale, extracontrattuale o aquiliana, amministrativa, erariale, disciplinare; è perciò particolarmente importante definire l’incarico professionale e il conseguente compenso.

Le attività professionali dell’architetto, dell’ingegnere, del geometra e di ogni altro esercente una professione intellettuale regolamentata, cioè condizionata all’iscrizione a un Albo, sono disciplinate dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile, secondo il quale:

  • le professioni intellettuali sono una specie particolare del lavoro autonomo,
  • la prestazione d’opera intellettuale è un contratto d’opera e non un contratto d’appalto,
  • le parti possono liberamente determinare il contenuti del contratto nei limiti imposti dalla legge,
  • la prestazione eseguita da chi non è iscritto all’Albo non dà diritto al pagamento del compenso,
  • Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta,
  • il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

La riforma delle professioni

Con la riforma delle professioni regolamentate, avviata dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, è stata abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare che preveda l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime oppure il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Dpr n. 137 del 7 agosto 2012 ha introdotto misure per garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e dellaformazione continua permanente, l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, e la pubblicità informativa con qualsiasi mezzo.

La Legge n. 27/2012 impone di applicare onorari liberamente concordati tra il professionista ed il cliente, mantenendo la possibilità:

  • per il giudice, nei casi di liquidazione giudiziale degli onorari, di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sulla base della tariffa professionale;
  • per le stazioni appaltanti, nelle procedure ad evidenza pubblica, di utilizzare le tariffe, se motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per i servizi professionali.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (art. 9 comma 4, Legge n. 27 del 24 marzo 2012).

In ogni caso la misura del compenso:

  • è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima,
  • deve essere adeguata all’importanza dell’opera,
  • va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2233 Codice Civile).

L’orientamento della giurisprudenza

L’orientamento prevalente della giurisprudenza civilistica ritiene legittime le deroghe ai minimi tariffari, in quanto questi “sono dettati nell’interesse, decoro e dignità delle singole categorie professionali che può essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare e non in quello generale, dell’intera collettività: il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto.

Il compenso per le prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 Codice Civile pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.

La violazione dei precetti normativi che impongono l’inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell’intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. Pertanto ove anche l’accordo forfettario abbia condotto a un importo inferiore ai minimi tariffari giustamente viene considerato legittimo” (Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 15628 del 18 settembre 2012).

La liquidazione giudiziale del compenso

In caso di liquidazione giudiziale del compenso, l’organo giurisdizionale applica, in difetto di accordo tra le parti, le disposizioni del decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate (art. 9 legge n. 27/2012).

Il decreto si applica (Capo V) alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa e i costi degli ausiliari incaricati dal professionista. Nei compensi non sono comprese:

  • le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche in modoforfettario;
  • oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, non sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a unasocietà tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

L’assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Parametri generali (artt. 34-37)

Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera, individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell’eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera;

c) la complessità della prestazione, compresa tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata; in considerazione della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile.

d) la specificità delle prestazioni, articolate nelle seguenti fasi:

  1. definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
  2. progettazione;
  3. direzione esecutiva;
  4. verifiche e collaudi.

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.

Consulenze, analisi ed accertamento (art. 38)

Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione.

Determinazione del compenso (art. 39)

Il compenso per la prestazione professionale CP è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell’opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell’opera, il parametro Q corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro P, secondo l’espressione:

CP=V×G×Q×P

Il compenso nelle gare di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013 individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria (D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, parte II, titolo I, capo IV), individuati per fasi e categorie come nel Dm n. 140/2012.

Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori e non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro V, dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera, individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
b) parametro G, relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro Q, relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base P, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera è dato dall’espressione: P=0,03+10/V 0,4.

Il compenso CP è determinato dalla somma dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base P, secondo l’espressione:

CP= ∑(V×G×Q×P)

Spese e oneri accessori (art. 5)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria:

  • per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso;
  • per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso;
  • per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Altre attività (art. 6)

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili con tali criteri, si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Il ruolo degli Ordini. Un esempio: il compenso per l’Ape

L’Ordine degli Architetti di Palermo ha realizzato un calcolo del compenso per la procedura dell’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) di una singola unità immobiliare residenziale di edilizia corrente, utilizzando il Docet e quindi il metodo semplificato. L’esempio fa riferimento alla procedura pre entrata in vigore del nuovo Ape, e deve essere indicativo in merito al processo, non ai contenuti.

Le prestazioni obbligatoriamente dovute sono suddivise in due fasi:

A) Rilievo e raccolta dati:

  1. Sopralluogo,
  2. Rilievo dell’esistente e acquisizione della documentazione necessaria: Certificazione Catastale, Concessione edilizia Licenza o documentazione equivalente, informazioni sul Progettista, D.L., Impresa, ecc.
  3. Informazioni e/o analisi sulle stratigrafie delle strutture opache: pareti, pavimenti, solai, coperture, divisori, ecc.
  4. Informazioni e/o analisi sulle strutture trasparenti: dimensioni dei vetri, degli infissi, ecc.
  5. Informazioni e/o analisi relative agli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria e climatizzazione.
  6. Acquisizione del libretto di impianto o di centrale e dei consumi storici.

B) Analisi energetica e redazione certificato:

  1. Calcolo energetico secondo le normative nazionali e regionali.
  2. Simulazione di interventi di risparmio energetico con indicazione di massima del tempo di rientro dell’investimento.
  3. Redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica
  4. Trasmissione dell’Attestato di Certificazione Energetica all’Assessorato Regionale all’Energia.
  5. Consegna al Committente della copia conforme dell’Ape, con la relativa ricevuta di trasmissione recante il numero di protocollo rilasciato dall’Assessorato all’Energia.

Per tali prestazioni, l’Ordine degli Architetti di Palermo ritiene che si debbano prevedere non meno di 2 vacazioni di impegno professionale (art 38 del Dm n. 140/2012 e art. 6 del Dm n. 143/2013) per ciascuna fase per le quali si può applicare il parametro più basso previsto dai suddetti decreti e cioè:

  • Fase A n. 2 vacazioni (2 x €. 50,00) €. 100,00
  • Fase B n. 2 vacazioni (2 x €. 50,00) €. 100,00

In conclusione, l’onorario minimo inderogabile per la redazione di un Ape nello stesso comune di residenza, relativo ad una singola unità immobiliare residenziale di edilizia corrente, redatto con il metodo semplificato Docet non può essere inferiore ad €. 200,00.

Il valore cogente di questo calcolo è dubbio e l’iniziativa degli Architetti di Palermo rischia di incorrere nella censura dell’Autorità Garante per Concorrenza e il Mercato (Agcm), come in precedenza è toccato agli Ordini degli Architetti di Roma, Firenze e Torino che, attraverso l’adozione e diffusione sui propri siti web di sistemi di calcolo utilizzabili dagli iscritti per il computo dei compensi, avevano introdotto, secondo l’Agcm, “una surrettizia applicazione delle tariffe professionali definitivamente abrogate”, in violazione delle norme comunitarie e nazionali sulla libera concorrenza. (ingegneri.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.