PROFESSIONE; SCIA, DIA e “DIA in alternativa al Permesso di Costruire” quanto ne sappiamo?

Non sempre la differenza tra SCIA, DIA e DIA “in alternativa al Permesso di Costruire” è chiara. Ecco un tentativo di fare chiarezza tra i vari titoli abilitativi

scia diaL’ambito di applicazione per Attività edilizia libera, DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), e Permesso di Costruire viene definito dal D.P.R. 380/2001, il cosiddetto Testo Unico per Edilizia (TUE). In particolare l’Attività edilizia libera è definita dall’art. 6, mentre gli interventi soggetti a Permesso di Costruire sono individuati dall’art. 10.

Pertanto, il campo della DIA risulta essere residuale, ovvero, come espresso allo stesso art. 22, concernente gli interventi non riconducibili all’art. 6 o 10. Questo è il panorama nel 2001, data di entrata in vigore del TUE.

Il primo importante cambiamento avviene nel 2002, quando vengono recepite le ipotesi previste dalla L. 443/2001 con il D.Lgs. 301/2002, che va a modificare l’art. 22, comma 3 del TUE e introduce la DIA “in alternativa al Permesso di Costruire”. Questo titolo ha come oggetto interventi edilizi maggiori, sempre che non comportino alterazioni plano-volumetriche o che siano esecutivi di strumenti urbanistici (piani attuativi, piani di lottizzazione etc.) ben definiti da questo punto di vista, propri del regime del Permesso di Costruire, ma può avvalersi dell’iter semplificato della DIA. Questa ingerenza del nuovo titolo negli ambiti del Permesso di Costruire ha fatto sì che gli venisse affibbiato un nomignolo improprio e dal sapore “fumettistico” di “super DIA”.

La DIA “in alternativa al Permesso di Costruire”, proprio in quanto afferente al regime giuridico più rigido del Permesso di Costruire, ne eredita le caratteristiche, ovvero l’onerosità (fatta eccezione per le casistiche elencate all’art. 17 del TUE) e le stesse sanzioni amministrative e penali previste in caso di violazioni. Ha, tuttavia, un carattere facoltativo, in quanto è utilizzabile “in alternativa” e quindi rimane facoltà del richiedente optare per un titolo abilitativo piuttosto che per l’altro.
Un’altra profonda rivoluzione avviene nel 2010, quando con la Circolare 16/09/2010, il Ministero per la Semplificazione Normativa, specifica che la SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività) introdotta dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010 per liberalizzare l’attività d’impresa e dotarla di procedure molto snelle, può essere applicata anche in edilizia e, nella fattispecie, in alternativa alla DIA Tuttavia, esulano dalla sua sfera applicativa l’ambito della DIA “in alternativa al Permesso di Costruire” e dello stesso Permesso di Costruire.

La DIA e SCIA continuano a viaggiare parallele e a coesistere, inoltre, con il D.L. 83/2012 viene modificata la disciplina della DIA attraverso l’inserimento dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 23. Il suo iter diviene, così, sempre più simile a quello della SCIA con la possibilità di sostituire atti o pareri di organi/enti preposti tramite attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati e la possibilità di presentare la richiesta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, la SCIA si sostituisce del tutto alla DIA, tanto che con il D.L. 12/09/2014, convertito in legge n. 164/2014, si procede alla modifica dei commi 1, 2 e 2-bis dell’art. 22 del TUE, sostituendo alla parola “DIA”, la parola “SCIA”.

Riassumendo, la SCIA ha soppiantato del tutto la DIA e viene regolata dagli artt. 22 (commi 1 – 2-bis) e 23-bis del TUE, mentre continua a persistere la DIA “in alternativa al Permesso di Costruire”, di cui agli artt. 22 (comma 3) e 23 del TUE.

DI Cristina Martinuzzi

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.