PROFESSIONE: Tutto quello che bisogna sapere sulla polizza assicurativa professionale

La Riforma delle professioni ha reso obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa professionale per far fronte ai danni.

La “Riforma delle professioni” ha reso obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa professionale (la cui violazione costituisce un illecito disciplinare perseguito dagli stessi ordini professionali ndr) per gli eventuali danni cagionati ai Clienti nell’esercizio dell’attività professionale. Secondo la Riforma delle Professioni infatti “il professionista e tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, una Polizza assicurativa professionale per i danni derivanti ai cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve inoltre rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza assicurativa professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Per meglio comprendere la materia il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati ha diffuso una sorta di vademecum riepilogativo

Impostazione contrattuale della garanzia:

L’impostazione del contratto “tutti i rischi (All risks)” è la più tutelante perché garantisce tutti i danni derivanti da tutta I’attività del geometra tranne ciò che è espressamente escluso.

L’impostazione “a rischi nominati” garantisce invece solo ciò che è espressamente elencato.

Franchigia:

Preferire sempre una franchigia espressa in forma fissa (esempio € FRANCHLGIA 1.000) e qualora esposta in percentuale. avere l’accortezza di fissarne un limite minimo e uno massimo, ciò ai fine di circoscriverne ii peso in termini certi (esempio 10% minimo € 1.000 massimo E 15.000).

Masimali e Sottolimiti:

Tutti i danni dovrebbero essere compresi senza limitazioni di massimale che deve essere “adeguato” ai rischi della propria professione. Prestare attenzione ai sottolimiti presenti in polizza. Particolarmente limitante la presenza del sottolimite per danni patrimoniali ad 1/3 del massimale complessivo.

Regime temporale Retroatività:

i contratti di assicurazione garantiscono le richieste di risarcimento danni pervenute per la prima volta durante la validità del contratto anche per le attività esercitate nel passato, purché non originate da fatti noti prima della stipula. Si suggerisce, a tutela del professionista, una garanzia che copra quindi un ampio periodo retroattivo. La più rilevante è sicuramente una previsione di retroattività illimitata

Regime temporale Postuma:

In caso di cessazione dell’attività è necessario essere garantiti per richieste danni che l’assicurato potrebbe ricevere nel futuro. Anche in questo caso e consigliabile un periodo lungo, ad esempio 10 anni. Per non rendere vana la garanzia, è utile che l’estensione postuma operi anche per i fatti commessi nel periodo di retroattività concesso e non solo nel periodo assicurativo.

Danni alle opere:

La copertura di tutti i danni deve essere prestata senza le limitazioni previste dall’art. 1669 CC, poiché il richiamo a questo articolo limita l’operatività ai soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti, escludendo quindi tutti i danni minori.

Competenze professionali:

Prevedere clausola di salvaguardia per sinistri derivanti da “eccesso di competenza“

Di Mauro Melis

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.