Professionisti, dal Fisco chiarimenti sul nuovo regime forfetario

Nuove soglie, cause di esclusione e passaggio dal regime ordinario a quello agevolato. L’Agenzia risponde ai dubbi delle Partite Iva

Soglie di ricavi e compensi del nuovo regime forfetario, cause di esclusione e possibilità di usufruire delle agevolazioni anche per i professionisti che finora hanno applicato il regime ordinario. Questa e altre spiegazioni sono contenute nella circolare 8/E 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi sollevati dai professionisti.

Il nuovo regime forfetario

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, la Legge di Bilancio 2019ha ampliato l’ambito applicativo del regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

La norma ha elevato a 65mila euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’applicazione del regime forfetario. Questa soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti che la previgente disciplina fissava tra i 25mila e i 50mila euro (30mila euro per i professionisti di area tecnica) a seconda della tipologia di attività esercitata.

Il limite di 65mila euro va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30mila euro al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi o compensi non superiori alla soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

I soggetti che ricadono nel regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività indicato dall’Allegato 2 alla Legge di Bilancio 2019, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 15%.

Non esistono più i limiti di spesa per beni strumentali collaboratori, fissati rispettivamente in 5mila e 20mila euro.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, per la verifica dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Regime forfetario, le cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte”. Ciò significa che chi possiede quote in società di persone, associazioni e imprese professionali non potrà usufruire del nuovo regime.

Non accedono alle agevolazioni neanche £le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

La ratio della norma è evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione.

Con l’articolo 1-bis, comma 3, del DL “Semplificazioni” 135/2018, convertito dalla legge 12/ 2019, riporta la circolare, sono state inserite nella norma le seguenti parole “ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni”. Questo significa che chi ha svolto la pratica presso uno studio per iscriversi all’Albo, e successivamente apre la Partita Iva, può collaborare con lo stesso studio.

Passaggio da regime ordinario a forfetario

Dato l’innalzamento delle soglie di accesso, i soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.

Qualora, spiega la circolare, dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’IVA è applicata nei modi ordinari, dopo le opportune rettifiche emerga una eccedenza di credito IVA, questo può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.