Sequestro dei beni del Commercialista per l’evasione fiscale del cliente.

La notizia sta da stamani girando vorticosamente in rete. E vogliamo pertanto segnalarla. Ovvio che dovrà essere approfondita per capire bene i fatti. Per adesso la Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 16 giugno 2015 n. 24967 porta una cattiva notizia alla categoria dei professionisti della materia fiscale proprio in un giorno (ieri) in cui è stato loro richiesto un impegno sovrumano a superare i soliti pasticci della macchina pubblica in materia di dichiarazioni dei redditi, 730 precompilati, IMU, TASI, ecc.

commercialistaLa Cassazione respinge il ricorso prodotto da un Commercialista contro cui è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per concorso nel reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000). In particolare, il professionista era chiamato a rispondere del reato quale “istigatore”, per avere, nella sua qualità di commercialista, tenutario delle scritture contabili dell’impresa ed incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, prestato la propria opera “in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo, poi, ogni adempimento utile per ripristinare la legalità, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere professionalmente il suo cliente”.

La formula verbale è indubbiamente inquietante. Ma dovremmo conoscere il merito, soprattutto relativamente al comportamento soggettivo del professionista, più che alle operazioni poste in essere.

Decisamente allarmante è il passaggio in cui si replica alla contestazione per cui il profitto del reato di evasione non possa essere imputato al consulente, che evidentemente non ne ha tratto giovamento in proprio. La Corte osserva “come si è avuto già modo di rilevare con riferimento ad altri casi, il concorso di persone nel reato implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente ed il sequestro non è collegato all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito (cfr. Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006 (dep. 2007)”.

Senza polemica forse è arrivato il momento di farsi almeno una domanda: chi opera giornalmente con dei clienti spesso in crisi, vessati dal fisco e per necessità sensibili ai pareri di consulenti che prospettano facili soluzioni, forse è ora che cominci a pensare a cambiare lavoro?

La domanda è evidentemente provocatoria, ma è senz’altro da porre agli organismi rappresentativi dei Dottori Commercialisti, delle altre categorie professionali che svolgono consulenza tributaria  e anche a chi sta ponendo le basi della riforma fiscale (e del penale tributario in particolare).

Altra non buona notizia: la Corte dà ulteriore enfasi all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “in tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell’art. 322 – bis c.p.c.. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo negato dal Gip, in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali che ne differisce l’efficacia alla definitività del provvedimento”.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.