SICUREZZA: Campi Elettromagnetici, ecco il decreto che modifica il D. Lgs. 81/08

Dal 1° luglio il recepimento della Direttiva 2013/35/UE che modifica il Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 sulla protezione dai campi elettromagnetici

campiLo schema del decreto legislativo per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE, che andrà quindi a MODIFICARE il CAPO IV del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 è in attesa del parere parlamentare che dovrà essere emesso entro il prossimo 9 giugno. Vediamo le novità che ci aspettano (il recepimento e la conseguente modifica del Capo IV del Titolo VIII deve avvenire entro il prossimo 1° luglio).

PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI: UNA LUNGA STORIA

La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (articoli 206-212), del D.Lgs. 81/2008, nel quale sono state mutuate le disposizioni di cui al D. Lgs. 257/2007, di attuazione della Direttiva 2004/40/CE, in effetti mai entrata in vigore ed abrogata dalla Direttiva 2013/35/UE.

Le cause del rinvio dell’entrata in vigore della “vecchia” Direttiva ed infine la sua sostituzione con la Direttiva 2013/35/UE sono soprattutto connesse con le preoccupazioni sul potenziale impatto dell’attuazione della Direttiva 2004/40/CE sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini (risonanza magnetica e simili).

La Commissione Europea ha esaminato attentamente gli argomenti dei soggetti interessati e, dopo alcune consultazioni, ha deciso di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE, sulla base di nuove informazioni scientifiche, arrivando infine a sostituirla con la Direttiva 2013/35/UE.

E’ opportuno precisare che, nonostante le diverse modifiche apportate, nemmeno la Direttiva 2013/35/UE affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dell’esistenza di una relazione causale.

CAMPI ELETTROMAGNETICI: LE NOVITA’ PREVISTE DAL 1° LUGLIO

Il nuovo Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 presenterà molte differenze rispetto al precedente.

In primo luogo, il nuovo testo dell’articolo 206 del D.Lgs. 81/2008 (comma 1, lettera a)), precisa che le disposizioni del Capo IV riguardano la protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Allo stesso tempo, si specifica i valori limite di esposizione in esame concernono solamente le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine e l’esposizione ai campi elettromagnetici. Lo stesso art. 206 provvede anche ad attuare la facoltà prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva, che ha riconosciuto, nell’ambito di applicazione delle tutele, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari.

Il nuovo testo dell’articolo 208 del D. Lgs. 81/08, che riporta i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) cui occorre far riferimento ai fini della valutazione del rischio (nel rispetto del quadro generale della medesima valutazione), è stato sostanzialmente modificato alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 3 della Direttiva (comma 1, lettera c)).

Obbligo di comunicazione del superamento dei valori limite di esposizione (VLE) agli enti di controllo

Nel nuovo Capo IV del Titolo VIII è previsto l’obbligo per il datore di lavoro, nei casi di superamento dei valori limite di esposizione (VLE), di comunicare all’organo di vigilanza competente territorialmente il citato superamento mediante una specifica relazione tecnico-protezionistica.

Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici anche sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti e distributori di apparecchi

Il nuovo testo dell’articolo 209 del Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 della Direttiva 2013/35/UE, stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi. Tra gli altri, nel confermare l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di misurare e calcolare, nell’ambito della valutazione dei rischi, i livelli dei campi elettromagnetici, si prevede che la valutazione, il calcolo e la misurazione debbano tener conto anche delle linee guida, delle buone prassi e, in genere, delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature comportanti un rischio elettromagnetico.

Luoghi di lavoro all’aperto: come valutare il rischio da campi elettromagnetici?

Sempre l’art. 209 precisa che la valutazione, la misurazione ed il calcolo dei campi elettromagnetici non sono obbligatori nei luoghi di lavoro aperti al pubblico nel caso in cui si sia già proceduto ad una specifica valutazione (conforme alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e nel rispetto delle condizioni di cui alla Raccomandazione 1999/519/CE, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz).

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori particolarmente esposti a campi elettromagnetici

Il nuovo testo dell’articolo 211 (comma 1, lettera g)), in attuazione dell’articolo 8 della Direttiva, modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, in aggiunta al regime di sorveglianza sanitaria ordinario per i lavoratori in oggetto, e a differenza di quanto previsto attualmente (sottoposizione ad un controllo medico dei lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione massimi, a meno che la valutazione del rischio effettuata dimostri il non superamento dei richiamati limiti), si dispone l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati o inattesi sulla salute (compresi effetti sensoriali). Tale controllo è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di esposizione per gli effetti sensoriali oppure per gli effetti sanitari. In ogni caso, i controlli e la sorveglianza richiamati sono effettuati (a cura e spese del datore di lavoro) in un orario scelto dal lavoratore.

La possibilità di deroga ai valori limite di esposizione (VLE) rilasciata dal Ministero del Lavoro

Il nuovo testo dell’articolo 212, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 della Direttiva, introduce la facoltà, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di autorizzare la deroga, su richiesta del datore di lavoro ed in circostanze debitamente motivate, alrispetto dei valori limite di esposizione (ai sensi del precedente articolo 208, comma 1). I criteri e le modalità della deroga sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo in esame (FONTE: Federico Maritan)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.