Sicurezza condominio: responsabile l’amministratore

NEL REGISTRO CONDOMINIALE VANNO RIPORTATI I DATI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI SULLA SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI

by Mario Ferraioli

L’amministratore di condominio, sempre più oberato di responsabilità, deve occuparsi anche della sicurezza del condominio.
Con la Riforma del condominio, si è andati a regolamentare l’articolo 1130 n. 6 del Codice civile, che attribuisce all’amministratore l’onere di curare, nel registro condominiale, ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza, sotto il profilo dei controlli, verifiche e certificazioni delle parti comuni (non di ogni singola unità).
Se prima della Riforma, la responsabilità dell’amministratore era strettamente connessa ai danni provocati dalla sua negligenza rispetto al mandato conferito dai condomini, ora assume natura amministrativa, urbanistica, tributaria e penale.

Il D.Lgs. n.81/2008, c.d. Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni dell’ ex D.Lgs. n. 626/94, prosegue a imputare e trasferire all’autonomia privata e, in particolare, al datore di lavoro, la tutela preventiva della sicurezza sul luogo di lavoro, lasciando allo Stato il potere di supervisionare sorvegliare, controllare, oltre che ovviamente sanzionare, il soggetto privato.
Dunque, dal punto di vista della sicurezza l’amministratore risponde in relazione al luogo di lavoro, considerando tale il condominio.

L’art. 2, co.1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
L’amministratore di condominio non è nella realtà titolare del rapporto di lavoro con il portiere del condominio; lo è la collettività condominiale che, mediante delibera assembleare, decide di assumerlo.
L’amministratore, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza, può stipulare il contratto di lavoro con il portiere e provvedere al pagamento delle sue retribuzioni e degli oneri previdenziali e assistenziali. Il legislatore ha quindi deciso di attribuire all’amministratore anche la figura del datore di lavoro in condominio, allo scopo di potergli addebitare quelle responsabilità anche penali, di natura esclusivamente personali, che non possono ovviamente essere imputabili alla collettività condominiale.
Il “lavoratore” è invece colui su cui il datore di lavoro ha un effettivo potere direttivo, organizzativo e disciplinare, nonché di controllo della attività lavorativa, come il servizio di portierato o di pulizia.
L’unico obbligo dell’amministratore è quello previsto dall’articolo 3, comma 9 del decreto, ovvero diinformazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37.
Il lavoratore dovrà essere adeguatamente informato in materia di sicurezza e salute, tenendo conto:
– della mansioni a lui affidate
– e delle dimensioni del condominio
– e delle sue attrezzature.
Il mancato rispetto di questo obbligo è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro (articolo 55, comma 4 del decreto).

Se il lavoratore non rientra nel Ccnl dei proprietari dei fabbricati (nella pratica è difficile) l’amministratore sarà tenuto alla redazione del Dvr (documento di valutazione dei rischi).
Se l’amministratore, nella sua qualità di datore di lavoro di lavoratori ai quali si applica il Ccnl dei proprietari di fabbricati, affida lavori, servizi o forniture ad una ditta appaltatrice o a lavoratori autonomi, l’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che l’amministratore rediga il Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) per evitare o ridurre le interferenze, cioè i c.d. contatti pericolosi, tra i lavoratori del condominio e gli esecutori delle opere in appalto.
Quando l’amministratore non ha alle dipendenze alcun lavoratore in condominio, allo stesso verrà attribuita la qualifica di committente, e non più di datore di lavoro e, quindi, il Duvri non andrà redatto.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.