SICUREZZA: FUMO PASSIVO E SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO SE NON …

Il solo fatto di aver emanato circolari e disposizioni organizzative interne, indicanti una possibile sanzione a fronte di un ben determinato comportamento (nel caso di specie, il divieto di fumare), non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una causa non imputabile al datore di lavoro qualora non siano state effettivamente comminate le ipotizzate sanzioni disciplinari.

fumo-sigaretta-Il caso.
La vicenda trae origine a seguito del ricorso presentato da una lavoratrice in ordine alla responsabilità del datore di lavoro per l’esposizione al cd. “fumo passivo” e, inoltre, per demansionamento.
Tralasciando la parte della decisione relativa agli aspetti del demansionamento, a seguito del ricorso, la Suprema Corte ha riconosciuto un risarcimento pari a 32mila euro per danno biologico e danno morale nella misura del 15%.
La RAI si era difesa sostenendo di aver fatto quanto emanando specifiche circolari e direttive riportanti il divieto di fumare all’interno degli uffici.

La decisione.
In merito alla questione del “fumo passivo” la Cassazione fa alcune importanti precisazioni confermando quanto deciso dalla Corte di Appello, la quale aveva sancito che «doveva… affermarsi la responsabilità di parte datoriale ex art. 2087 cod. civ. per non aver posto in essere misure idonee a prevenire la nocività dell’ambiente lavorativo derivante dal fumo a fronte delle perizie effettuate nei diversi gradi di giudizio che avevano confermato la riconducibilità eziologica della patologia riscontrata a carico della lavoratrice alle condizioni di lavoro».

E ancora: «… la società, a fronte delle specifiche argomentazioni circa la riconosciuta responsabilità (evidentemente di natura contrattuale, a carico della parte datoriale a titolo di risarcimento per i danni da esposizione a fumo passivo in ambito aziendale), si è limitata a richiamare, peraltro senza alcuno specifico riferimento, non meglio indicate circolari e disposizioni organizzative, e senza che neppure sia stata allegata l’effettiva inflizione di qualche sanzione disciplinare in merito, invece soltanto ipotizzata».

Le conclusioni: “Dalle parole ai fatti”
Secondo la Corte di legittimità, i generici richiami a circolari e disposizioni organizzative interne, senza che vi siano state sanzioni disciplinari effettivamente comminate ma solamente ipotizzate, non sono idonei a dimostrare l’esistenza di una causa non imputabile al datore. La Rai infatti non ha potuto provare di aver punito, almeno in qualche caso, i trasgressori.

responsabilità del daore di lavoro per l’esposizione al cd. “fumo passivo” e, inoltre, per demansionamento.
Tralasciando la parte della decisione relativa agli aspetti del demansionamento, a seguito del ricorso, la Suprema Corte ha riconosciuto un risarcimento pari a 32mila euro per danno biologico e danno morale nella misura del 15%.
La RAI si era difesa sostenendo di aver fatto quanto emanando specifiche circolari e direttive riportanti il divieto di fumare all’interno degli uffici. (FONTE: QSA)

PUBBLICITA’

PROGETTO ALBATROS SAFETYwww.progettoalbatros.net – Software per la valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri e per la formazione dei lavoratori semplice e completo.
About Mario Ferraioli 4038 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.