SICUREZZA: Il Patentino deve essere rinnovato ogni 5 anni

Il conseguimento del Patentino per ogni singola attrezzatura elencata dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 … assume valore legale soltanto se lo stesso viene conseguito per come la legge prevede. Il percorso previsto è molto rigido ed il mancato rispetto di uno dei suoi elementi, non conferisce all’Abilitazione quell’efficacia e valore legale che richiedono gli organi competenti in fase di ispezione. In aggiunta è importante ricordarsi che la mancanza di un regolare patentino può comportare, al Datore di Lavoro, una serie di oneri … quali sanzioni, anche di carattere penale, e la possibilità di poter essere perseguito penalmente in caso di infortuni sui luoghi di lavoro. Per ultimo, la mancanza dell’efficacia formazione e validità dei Patentini, può comportare l’immediata sospensione dell’attività lavorativa su disposizione degli Enti preposti al controllo delle leggi sicurezza.I Patentini valgono ben 5 (cinque) anni ed una volta scaduti debbono essere oggetti di aggiornamento/rinnovo. Per sapere come aggiornarlo in breve tempo ed in modo vantaggioso, leggete queste pagine:

  • Aggiornamento Patentino Muletto
  • Aggiornamento Patentino Carrello Elevatore
  • Aggiornamento Rinnovo Patentino Gru per Autocarro
  • Aggiornamento Rinnovo Patentino Gru Mobile (Autogru)
  • Aggiornamento Rinnovo Patentino Piattaforma Aerea PLE
  • Aggiornamento Rinnovo Patentino Escavatore
  • Aggiornamento Rinnovo Patentino Pala Meccanica
  • Rinnovo Patentino per Muletto
  • Rinnovo Patentino per Carrello Elevatore

Vediamo insieme, ora, i punti dell’Accordo Stato Regioni … il cui rispetto rimane l’unico modo per conseguire Patentini validi ed efficaci:3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
3.1. Organizzazione
3.1.1. In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

3.2. Articolazione del percorso formativo
3.2.1. Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura.

3.3. Metodologia didattica
3.3.1. Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare Se metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione dì gestione autonoma da parte dell’allievo dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
c) favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
3.3.2. Ai fini dell’abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, è riconosciuta la formazione in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui all’allegato II.

4. Programma dei corsi
4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti negli allegati III e seguenti.
4.2. Il modulo giuridico – normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

5. Attestazione
5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli allegati da III e seguenti, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.
5.2. Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali dì cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione B punto 1.1, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.
5.3. Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.
5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

6. Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento
6.1. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.

7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino
7.1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2., comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

8. Documentazione
8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
a) dati anagrafici del partecipante,
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.

ATTENZIONE: E’ importante, quindi, affidarsi ad un centro affidato per conseguire subito e in tranquillità: Patentini Carrello Elevatore, Patentini Muletto, Patentini Macchine Movimento Terra, Patentini Piattaforma Lavoro Aerea, Patentini Gru per Gruista, Patentini Escavatore, Patentini Sollevatore Telescopico, Patentini Pala Meccanica, Patentini Terna.
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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.