Il fenomeno degli infortuni sul lavoro causati dal comportamento “scherzoso” o di burla di un dipendente verso gli altri lavoratori ha dato vita a pronunce giurisprudenziali spesso di difficile interpretazione. Ogni singolo responsabile diretto delle condotte risponde civilisticamente e penalmente delle proprie azioni. Se non sembrano esserci dubbi sulla configurabilità della responsabilità solidale, il problema sembra porsi sulle ipotesi di responsabilità del datore di lavoro. Quando e in che misura il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere dell’infortunio verificatosi al dipendente a seguito di condotta scherzosa?
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